Delitto d’autore
Art. 64 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Attestati di autenticità e di provenienza.
Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi . Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Parrebbe bastare in questa epoca di semplificazioni. Eppure, così non è.
Mancherebbe del tutto (sarà poi vero?) un altro sottosistema che perfezioni qualunque ipotesi di contraffazione. Insomma, mancherebbe un valido sistema di validazione (rectius, autenticazione) dell’opera.
Qui, secondo i più energici sostenitori degli smart contract o delle catene di blocco (insomma, sì, le blockchains) occorre muoversi esplorando altri settori del velocissimo mondo virtuale.
Nulla sarà più come prima. Ed ecco che si affacciano le prime aziende in grado di garantire agli autori delle opere un efficacissimo sistema di inossidabile autenticazione delle opere che, in parti tempo, garantisce l’acquirente da truffe e raggiri di ogni sorta.
In un mondo in cui l’intelligenza artificiale pare avvolgere ogni iniziativa umana ma col precipuo scopo di facilitare la vita degli uomini ecco che anche l’ingegno deve indossare una mordacchia burocratica.
Chissà cosa direbbe il buon Dostoevskij che tanto odiava i burocrati di ogni genere e specie. Si rilegga, ad esempio, la meravigliosa descrizione del perverso burocrate che interloquisce col malcapitato di turno in Memorie dal sottosuolo.
Credevo che coi codici a barre si fosse giunti alla semplice e sicura catalogazione dei prezzi dei beni posti in vendita, o dei prodotti farmaceutici così ben descritti nelle ricette dei nostri medici di base.
Dobbiamo rassegnarci. I controlli e le garanzie che il povero artista offriva al proprio mecenate di turno non servono alla bisogna, non più. Chi acquista deve conoscere chi vende e se chi vende non è l’artista ma un terzo (il gallerista, ad esempio) deve conoscere il percorso che l’opera d’arte ha compiuto. Dal cervello ingegnoso del suo autore, passando dalla tecnica che ha guidato la mano (anche quella elettronica, per carità) e giù, giù, sino a tutta la catena dei luoghi e dei soggetti che sono entrati in contatto con l’opera stessa.
Il diritto dell’autore (così come quello dell’acquirente) va tutelato. Ora, poiché la carta ha un costo ed è perfino falsificabile, ecco che compaiono gli NFT i non fungible token, mirabolanti strumenti di tracciamento e validazione. Il delitto d’autore, pardon, il diritto d’autore è salvo.
Ricordo, vagamente, quando ci avevano informato in merito alla sicurezza dei sistemi bancari e alla diffusione del c.d. home banking. Ma qui, ora, i centri di documentazione e registro di opere d’arte (contemporanea o meno), garantiranno tutti. Ne avevamo bisogno. Anche gli artisti, suppongo. Montmartre si spopolerà: i cavalletti e le tele scompariranno. Meravigliosa odissea dell’arte, mirabolante pornografia della luce (come scrive Byung-Chul Han). Confido nella permanenza dell’uomo.
Ricordo che, tempo fa, a proposito dell’intelligenza artificiale, citavo il Consiglio d’Europa che, in tema di “Algoritmi e Diritti umani”, individuava “L’impatto delle decisioni automatizzate e possibili raccomandazioni per la loro disciplina” (Council of Europe study DGI 2017), con particolare riferimento alla “creazione, da parte delle autorità pubbliche e indipendenti di specifici standard settore per settore (sanità, banche,giustizia, assicurazioni) e linee guida per fare in modo che la sfida della tutela dei consumatori e del mercato sia garantita secondo i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo anche in epoca digitale”.
Per l’arte varranno le medesime raccomandazioni? Si spera di sì.
di Massimo Corrado Di Florio, su Ora Legale News
https://www.oralegalenews.it/copertina/ai-millenial-addiction-02/2289/2019/
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