I diritti culturali nel diritto internazionale

I diritti culturali nel diritto internazionale

di Tullio Scovazzi (Professore di diritto internazionale nelle Università di Parma, Genova, Milano e Milano Bicocca)

Il legame tra diritti umani e cultura

Diversi strumenti internazionali relativi ai diritti umani prevedono dei diritti dell’individuo in materia di cultura. Basterà qui richiamare la Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)1, la Dichiarazione americana dei diritti umani (1948)2, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (New York, 1966)3, la Carta africana dei diritti umani e dei popoli (Nairobi, 1981)4, il Protocollo addizionale alla Convenzione americana sui diritti umani relativo ai diritti economici, sociali e culturali (San Salvador, 1988)5.

Disposizioni relative ai diritti umani culturali si trovano anche in altri trattati. Ad esempio, la Convenzione sui diritti del bambino (New York, 1989) all’art. 31 prevede il diritto del bambino al gioco, vale a dire a un’attività che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una forma di espressione culturale e di partecipazione alla vita sociale:
“1. States Parties recognize the right of the child to rest and leisure, to engage in play and recreational activities appropriate to the age of the child and to participate freely in cultural life and the arts.
2. States Parties shall respect and promote the right of the child to participate fully in cultural and artistic life and shall encourage the provision of appropriate and equal opportunities for cultural, artistic, recreational and leisure activity
”.

Sul piano regionale, una particolare importanza presenta la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 2005), che all’art. 4 pone l’accento sui diritti, ma anche sulle responsabilità, che spettano a ogni individuo riguardo al patrimonio culturale:
The Parties recognise that:
a. everyone, alone or collectively, has the right to benefit from the cultural heritage and to contribute towards its enrichment;
b. everyone, alone or collectively, has the responsibility to respect the cultural heritage of others as much as their own heritage, and consequently the common heritage of Europe;
c. exercise of the right to cultural heritage may be subject only to those restrictions which are necessary in a democratic society for the protection of the public interest and the rights and freedoms of others
”.

L’analisi degli strumenti internazionali relativi ai diritti umani culturali permette di identificare quattro manifestazioni dei diritti umani culturali:
a) il diritto alla formazione, nei due aspetti del diritto all’istruzione, vale a dire ad apprendere le conoscenze di base e quelle successive, e del diritto all’educazione, vale a dire ad apprendere le conoscenze utili per partecipare alla vita civile e sociale;
b) il diritto a partecipare alla vita culturale, che permette all’individuo di beneficiare delle manifestazioni culturali della comunità cui appartiene o di altre comunità;
c) il diritto all’espressione culturale, che permette all’individuo di manifestare la sua creatività nei vari settori culturali;
d) il diritto alla identificazione e alla remunerazione delle creazioni culturali, che permette agli artisti di ricavare un beneficio economico dalle loro capacità (diritto d’autore e diritti di proprietà intellettuale).

Il diritto alla formazione costituisce una condizione necessaria per potere godere pienamente degli altri diritti culturali. Per poter partecipare alla vita culturale, un individuo deve essere in grado di accedere alle conoscenze caratteristiche di una cultura e, possibilmente, a quelle di altre culture, cosa che facilita il rispetto di culture diverse dalla propria. Il diritto all’espressione culturale costituisce un aspetto del più generale diritto di manifestare pensiero e opinione.

Molte manifestazioni dei diritti umani culturali hanno una dimensione sia individuale, che collettiva, in quanto diritti spettanti a raggruppamenti sociali, come i popoli, le minoranze o le popolazioni autoctone. Alcuni strumenti internazionali pongono in evidenza l’aspetto collettivo dei diritti umani culturali per quanto riguarda i popoli, come fa la sopra menzionata Carta africana6, o le minoranze, come fanno il Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York, 1966)7 e la Dichiarazione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche religiose e linguistiche, adottata nel 1992 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite8.

Il legame tra pace e cultura

L’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Istruzione, la Scienza e la Cultura) è stata istituita per contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza, promuovendo, attraverso l’istruzione, la scienza e la cultura, la collaborazione tra le nazioni, al fine di assicurare il rispetto universale della giustizia, della legalità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua e di religione.

Il preambolo della Costituzione dell’UNESCO, un trattato concluso a Londra nel 1945, mette chiaramente in luce il legame che esiste tra pace e cultura (e, implicitamente, tra guerra e ignoranza) e sottolinea che i progressi nella cooperazione politica ed economica non sono sufficienti per assicurare una pace durevole:
The Governments of the States Parties to this Constitution on behalf of their peoples declare:
that since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed;
that ignorance of each other’s ways and lives has been a common cause, throughout the history of mankind, of that suspicion and mistrust between the peoples of the world through which their differences have all too often broken into war; (…)
that a peace based exclusively upon the political and economic arrangements of governments would not be a peace which could secure the unanimous, lasting and sincere support of the peoples of the world, and that the peace must therefore be founded, if it is not to fail, upon the intellectual and moral solidarity of mankind
”.

È utile segnalare che il concetto di “patrimonio culturale” è oggi inteso in un significato più ampio di quanto avveniva in passato.
Una nozione ristretta, riferita soltanto a monumenti, opere d’arte e libri, si ritrova nell’art. I, para. 2, c, che prevede che l’UNESCO è chiamata, tra l’altro, a mantenere, incrementare e diffondere la conoscenza
by assuring the conservation and protection of the world’s inheritance of books, works of art and monuments of history and science, and recommending to the nations concerned the necessary international conventions”.

Tuttavia, nella Dichiarazione adottata dalla Conferenza mondiale sulle politiche culturali, convocata dall’UNESCO e tenuta a Città del Messico nel 1982, gli Stati hanno dato ai termini “cultura” e “patrimonio culturale” un significato più ampio, non limitato ad arti e lettere, ma comprendente tutte le forme di espressione della spiritualità e delle creatività dei singoli individui e dei popoli:
In its widest sense, culture may now be said to be the whole complex of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features that characterize a society or social group. It includes not only the arts and letters, but also modes of life, the fundamental rights of the human being, value systems, traditions and beliefs” (preambolo).

The cultural heritage of a people includes the works of its artists, architects, musicians, writers and scientists and also the work of anonymous artists, expressions of the people’s spirituality, and the body of values which give meaning to life. It includes both tangible and intangible works through which the creativity of that people finds expression: languages, rites, beliefs, historic places and monuments, literature, works of art, archives and libraries” (par. 23).

Altre importanti idee sono contenute nella Dichiarazione di Città del Messico. Le culture di tutti i popoli formano il patrimonio comune dell’umanità e si arrichiscono attraverso il dialogo interculturale:
All cultures form part of the common heritage of mankind. The cultural identity of a people is renewed and enriched through contact with the traditions and values of others. Culture is dialogue, the exchange of ideas and experience and the appreciation of other values,and traditions; it withers and dies in isolation” (par. 4).
Questo spiega perché, nel caso della cultura, l’identità e la diversità non sono valori tra loro contraddittori:
The universal cannot be postulated in the abstract by any single culture: it emerges from the experience of all the world’s peoples as each affirms its own identity. Cultural identity and cultural diversity are inseparable” (par. 5).

La Dichiarazione mette anche in evidenza che il patrimonio culturale può subire danni e distruzioni per molteplici ragioni e che alcune di queste (colonialismo, conflitti, occupazioni straniere e imposizioni di valori estranei) sono particolarmente intollerabili:
The cultural heritage has frequently suffered damage or destruction as a result of thoughtlessness as well as of the processes of urbanization, industrialization and technological penetration. But even more intolerable is the damage caused to the cultural heritage by colonialism, armed conflict, foreign occupation and the imposition of alien values. All these have the effect of severing a people’s links with and obliterating the memory of its past. Preservation and appreciation of its cultural heritage therefore enable a people to defend its sovereignty and independence, and hence affirm and promote its cultural identity” (par. 25).

Oltre ai caratteri della spiritualità e della creatività, è ampiamente noto che il patrimonio culturale ha anche una dimensione economica, offrendo a individui e comunità occasioni per sviluppare attività commerciali e turistiche.
Un giusto bilanciamento tra gli aspetti immateriali e materiali della cultura è difficile da realizzare.
La commercializzazione di elementi del patrimonio culturale non costituisce di per sé un fenomeno negativo, potendo tale patrimonio costituire un importante fattore di sviluppo sostenibile. Tuttavia, i processi di commercializzazione, se eccessivi, possono distorcere manifestazioni culturali tradizionali e occorre fare in modo che questi processi rimangano sotto il controllo delle comunità che creano e trasmettono tali manifestazioni.

L’adozione nell’ambito dell’UNESCO di sei convenzioni dette “culturali” è un segno della volontà di rafforzare la tutela del patrimonio culturale in molte delle sue componenti.
Queste convenzioni sono basate sul presupposto che la protezione del patrimonio culturale non è soltanto un obbligo per lo Stato sul territorio del quale esso è situato, ma costituisce anche un interesse generale per la comunità internazionale nel suo insieme.

[1] “Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts, and to share in scientific advancement and its benefits. 2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he is the author” (art. 27). Cfr. anche l’art. 26, relativo al diritto all’istruzione.
[2] Cfr. gli art. XII (diritto alla formazione) e XIII (diritto ai benefici della cultura).
[3] Cfr. gli art. 13 (diritto alla formazione) e 15, par. 1: “1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone: (a) To take part in cultural life; (b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications; (c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author”.
[4] Cfr. L’art. 17: “1. Every individual shall have the right to education. Every individualmay freely take part in the cultural life of his community. (…)”. Questo trattato preved anche un “dovere culturale” dell’individuo: “The individual shall also have the duty: (…) To preserve and strengthen positive African cultural values in his relations with other members of the society, in the spirit of tolerance, dialogue and consultation and, in general, to contribute to the promotion of the moral well being of society” (art. 29).
[5] Cfr. gli art. 13 (diritto alla formazione) e 14 (diritto ai benefici della cultura).
[6] “All peoples shall have the right to their economic, social and cultural development with due regard to their freedom and identity and in the equal enjoyment of the common heritage of mankind” (art. 22, par. 1).
[7] Cfr. l’art. 27: “In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language”.
[1] Art. 2, par. 1 e 2, e art. 4, par. 3 e 4.

Credits: IvanPais da Pixabay

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