I migranti minori non accompagnati
di Tommaso Tota (dirigente Neuropsichiatria infantile dell’unità operativa territoriale di Molfetta)
Il diritto di asilo è tra i diritti fondamentali dell’uomo e viene riconosciuto e sancito dall’articolo 10, terzo comma, della Costituzione dello straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’esercizio della libertà democratica garantita dalla Costituzione Italiana.
Il richiedente asilo non è sinonimo di riconoscimento di rifugiato.
Il riconoscimento di stato di rifugiato presuppone, oltre la condizione di richiedente asilo, anche e soprattutto che il richiedente abbia subito, nel Paese d’origine, atti specifici di persecuzione per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, di genere e di orientamento sessuale.
Il riconoscimento dello stato di rifugiato è entrato nell’ordinamento del nostro Paese con l’adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 722/1954, ed è regolato essenzialmente da fonti dell’UE.
In seguito, la normativa UE ha introdotto l’istituto della protezione internazionale che comprende sia i rifugiati così come individuati dalla Convenzione di Ginevra sia le persone ammissibili di protezione sussidiaria. Ossia coloro che, se pur privi dei requisiti di stato di rifugiato, se ritornassero nel loro Paese di origine sarebbero sottoposti a un grave rischio e danno per la propria persona.
Negli anni a seguire, in tema di procedure e accoglienza dei migranti richiedenti asilo, ci sono state varie modifiche e integrazioni sia delle direttive UE sia della normativa del nostro Paese.
Da ultimo, il Decreto Legge n. 113/2018, meglio conosciuto come “Decreto Sicurezza ed Immigrazione”, che ha inciso sulla disciplina nazionale della protezione per motivi umanitari (art. 5 comma 6, Testo unico sull’immigrazione).
Questa ridefinizione in ambito normativo, riguardo l’immigrazione e l’accoglienza del richiedente asilo per motivi umanitari, ha determinato un grado di attenzione dell’Autorità Giudiziaria nei riguardi migranti minori non accompagnati.
La corretta identificazione come minorenni dei ragazzi e delle ragazze con età inferiore ai 18 anni, che giungono nel nostro paese non accompagnati, consente l’applicazione delle misure di protezione e assistenza previste. Esse consistono nel diritto ad essere accolti in strutture per minori, avere un tutore, non essere espulsi e soprattutto avviare un piano di integrazione nel tessuto sociale del nostro Paese.
L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati è stato disciplinato:
dall’art. 19-bis del Decreto legislativo n. 142/15, a sua volta introdotto dall’art. 5 della legge n. 47/2017 avente come titolo “Disposizione in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;
dall’art. 4 decreto legislativo n. 24/14 e dal D.P.C.M. n. 234/16, con riferimento ai minori vittime di tratta;
dall’art. 19 decreto legislativo n. 25/08 riguardo i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale e dall’art. 8 D.P.R. n. 448/88 nell’ambito dei procedimenti penali.
Inoltre, importanti indicazioni riguardanti l’accertamento dell’età sono previsti:
dal “Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati” adottato dalla Conferenza delle Regioni nel 2016;
dal parere del Consiglio Superiore della Sanità del 2009 “Accertamento dell’età dei minori non accompagnati”
e dalle raccomandazioni dell’UNHCR del 2014 “L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia”.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre di esami sociosanitari rivolti all’accertamento dell’età nei casi in cui permangano dubbi in merito all’età dichiarata da un minore straniero non accompagnato e laddove non sia possibile accertarne l’età attraverso un documento anagrafico valido.
La legge non stabilisce quali soggetti possono chiedere alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di disporre l’accertamento dell’età. Si ritiene che tale richiesta possa essere avanzata, oltre che dalle autorità di pubblica sicurezza competenti, anche dal diretto interessato.
Ai sensi del D.P.C.M. 234/16, l’autorità giudiziaria dispone l’accertamento e individua la struttura sanitaria pubblica dotata di equipe multidisciplinare per l’età evolutiva presso la quale svolgere la procedura dell’accertamento dell’età.
La ASL Bari ha predisposto nell’anno 2018 una serie di equipe multidisciplinari
formate da pediatri, neuropsichiatri infantili e/o psicologi dell’età evolutiva presso strutture sanitarie ospedaliere per procedere all’accertamento dell’età.
La richiesta di accertamento è trasmessa dalla Procura della Repubblica per mezzo del Tribunale per i minorenni, con allegata relazione sociale e psicologica da parte degli operatori degli ex SPRAR presso i quali i presunti minori risiedono.
Bisogna ricordare, per onestà scientifica, che attualmente non esiste alcun metodo scientifico che consenta una determinazione dell’età.
L’affidabilità dei metodi disponibili, infatti, è molto discussa in ambito scientifico.
Lo stesso metodo della valutazione della maturazione ossea del polso e della mano che comporta un margine di errore di +/- 2 anni è stata definita non attendibile, tenendo conto anche della variabilità biologica legata non solo all’etnia ma anche alle modalità di accudimento, di nutrizione e di condizioni di vita in generale dei minori nei loro Paesi di origine.
L’equipe prevede la presenza di un pediatra per la visita auxologica.
Inoltre deve essere effettuata una valutazione psicologica o neuropsichiatrica infantile, che attraverso il colloquio clinico indaghi sulle pregresse esperienze di vita rilevanti del presunto minore e sulle modalità di interazione e di integrazione delle proprie emozioni e dei propri vissuti. Infine, il mediatore culturale, previsto per legge, assume un ruolo importante nello svolgimento dell’accertamento non tanto per l’aspetto della lingua quando per la comprensione della cultura di origine del presunto minore spesso colorate di rituali e di convinzioni tribali.
Infatti, da molte storie dei minori sottoposti a valutazione presso la Pediatria dell’Ospedale di Corato, è emerso che questi dati sono molto utili per la valutazione psico-socio-affettiva del soggetto e per una approssimativa definizione di età, pur nell’ambito di un margine di errore del +/- 2 anni.
Ma soprattutto per evidenziare quei fattori di rischio che individuano il presunto minore meritevole di protezione per motivi umanitari.
L’accertamento dell’età effettuato dalle equipe multidisciplinare operante nel territorio del Nord Barese presso la Pediatria dell’Ospedale di Corato, è svolto alla presenza di due pediatri (uno di sesso maschile e l’altro di sesso femminile), una infermiera e un neuropsichiatra infantile.
L’accertamento viene svolto in un ambiente confortevole, suddiviso in vari momenti: visita medica auxologica da parte del pediatra e colloquio clinico con il neuropsichiatra infantile alla presenza anche del collega pediatra.
Le diverse fasi dell’accertamento sono sempre precedute, con l’aiuto del mediatore culturale, dalla informazione del presunto minore su cosa viene fatto e sul perché di tale procedura.
La visita pediatrica auxologica con la determinazione dei caratteri sessuali secondari avviene sempre con la massima discrezione alla solo presenza del collega pediatra separando il setting dal colloquio clinico nel rispetto della privacy della persona.
Il colloquio clinico, invece, avviene in presenza di entrambi gli specialisti e del mediatore culturale e in alcuni casi, su richiesta del presunto minore, alla presenza anche di un operatore dell’ex SPRAR. Nel colloquio clinico si tiene in seria considerazione la specificità relativa all’origine etnica e culturale del minore.
Nel lavoro della nostra equipe c’è stato solo un caso di minore soggetto a tratta per la prostituzione di sesso femminile.
Anche in questo caso, preventivamente avvisati con le relazioni degli operatori dell’ex SPRAR, allegate alla richiesta dell’accertamento da parte della Procura della Repubblica, l’accertamento è avvenuto con la massima attenzione al soggetto. La visita pediatrica auxologia è avvenuta in presenza della dottoressa pediatra e della infermiera. Solo successivamente, dopo aver informato il soggetto del colloquio clinico e della presenza del neuropsichiatra infantile di sesso maschile, è avvenuto il colloquio clinico psichiatrico.
Abbiamo effettuato 20 accertamenti, di cui 19 di sesso maschile e 1 di sesso femminile. Sono stati dichiarati minori dopo l’accertamento 18 dei 20, tutti di sesso maschile; mentre sono stati dichiarati maggiorenni solo 2 dei 20, uno di sesso maschile e una di sesso femminile.
Dalle valutazioni effettuate durante l’accertamento sono stati indicati 2 casi di presenza di Disturbo post traumatico da stress di cui uno riguardante la maggiorenne di sesso femminile.
Dai dati recuperati dal colloquio clinico si è potuto constatare riguardo al livello di scolarizzazione nel proprio Paese. La maggior parte risultavano analfabeti (10 su 20 tra cui va indicata la ragazza quale elemento di discriminazione di genere). Dei restanti 10 casi quasi tutti avevano solo frequentato la scuola sino all’età di 5/6 anni e poi interrotta.
Denominatore comune in tutti i racconti dei presunti minori sottoposti ad accertamento, oltre alla povertà economica, sociale e culturale, è la palese discriminazione del nucleo familiare di appartenenza per aspetti tribali e religiosi.
Ma, soprattutto, l’assenza totale di tutela e garanzia per l’età evolutiva nel loro Paese.
Sulla base dei racconti raccolti attraverso il colloquio clinico, posso affermare che uno dei motivi della richiesta di protezione per motivi umanitari da parte dei minori stranieri non accompagnati è la negazione di vivere l’essere neonato/a, lattante, fanciullo/a, ragazzo/a, adolescente e giovane.
PH:PublicDomainArchive da Pixabay
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