Il salto culturale
di Carlo Orlando (Avvocato in Perugia)
La legge sul sovraindebitamento (l.n. 3/2012) è stata profondamente modificata dalla l. 18.12.2020 n. 176, di conversione del decreto legge Ristori (d.l. n. 137/2020), anticipando molte delle novità previste in materia dal codice della crisi.
La nuova disciplina, emendando il testo della l.n. 3/2012, ha però previsto regole in parte diverse da quelle del codice della crisi, la cui entrata in vigore è oggi differita al maggio 2022 e, peraltro, in modo parziale posto che al contrario le disposizioni afferenti all’istituto dell’allerta sono state rinviate al 31.12.2023.
L’intenzione del legislatore è stata quella di mettere a disposizione delle famiglie e delle imprese in difficoltà nuovi e maggiori strumenti per superare la crisi economico-finanziaria, così da ampliare le maglie per l’accesso all’istituto anche dal punto di vista soggettivo con la previsione di categorie di debitori civili originariamente escluse (mi riferisco, ad esempio, ai soci illimitatamente responsabili ovvero ai componenti di una famiglia).
L’idea di fondo rimane quella di consentire al debitore, qualificato come consumatore o professionista ovvero imprenditore che eserciti un’attività commerciale, artigiana o agricola, di riacquistare un ruolo attivo nel mercato produttivo e ciò mediante la definizione e composizione controllata di una posizione debitoria divenuta inesigibile al fine di ottenere poi l’ambito traguardo della esdebitazione.
Assume particolare rilevanza la novità relativa al cd. debitore incapiente che, ove ritenuto meritevole (il requisito della meritevolezza non pare essere eliso dalla riscrittura delle norme sul sovraindebitamento) e non essendo in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta neppure in prospettiva futura, potrà accedere all’istituto della esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.
Di centrale rilevanza, risulta essere la novità afferente la valutazione del cd. merito creditizio, non soltanto per gli aspetti processuali introdotti dalla riforma – sanzionatori del comportamento tenuto dal creditore banca o finanziaria laddove abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione debitoria del sovraindebitato mediante il superamento dei limiti del merito creditizio.
Il legislatore ha manifestato la piena consapevolezza di quale ruolo svolgano (e possano svolgere) gli intermediari del credito perché molto del successo delle procedure di sovraindebitamento come riscritte e, finanche, del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi introdotto con il d.l. n. 118/2021 in attesa di essere convertito in legge dello Stato, si gioca sul comportamento dei grandi creditori, che nella maggioranza dei casi sono il fisco e, appunto, gli intermediari finanziari, posto che essi nella quotidianità sono alla base del naufragio di ogni tentativo di salvezza.
Quando la crisi morde le piccole imprese si avverte, frequentemente, un certo disinteresse nel trattare le posizioni a rischio con soluzioni concordate, divenendo perfino complicato individuare un interlocutore all’interno degli istituti di credito posto che questi tendono solo a ridurre immediatamente i rischi con riduzioni, sospensioni o revoche degli affidamenti, senza valutare ipotesi di nuove soluzioni, così da minimizzare per quanto possibile le perdite.
Ecco, quindi, che il d.l. n.118/2021 è intervenuto prevedendo espressamente, tra l’altro, il divieto da parte anche degli istituti di credito di interrompere taluni rapporti in corso neanche in ipotesi di maturato inadempimento, così come prevedendo che “le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato” nonché trasparente e leale.
Chissà se sia in atto quel famoso “salto culturale”, richiesto agli imprenditori, richiesto ai professionisti, richiesto agli intermediari finanziari e, comunque, a tutti gli stakeholders interessati ai vari procedimenti di composizione della crisi, in casi di insolvenza civile e non.
Nella speranza che, “saltando”, non ci si faccia male.
di Carlo Orlando su Ora legale NEWS
Image credit: Gerd Altmann da Pixabay
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