La tortura dello spazio

La tortura dello spazio

di Domenico Alessandro De’ Rossi (Architetto – professore presso Università del Salento, Lecce – Vice presidente del  Centro Europeo Studi Penitenziari)

Già dal titolo si comprende come sia un ossimoro in Italia parlare di diritti, di esecuzione penale, del carcere come istituzione e come struttura fisica rispettosa del dettato costituzionale.

Inutile dire che per i tre poteri dello Stato e la pancia della opinione pubblica – quella a cui preferibilmente risponde sempre la politica – il fin troppo citato art. 27 della Costituzione rappresenti spesso solo un mero esercizio retorico.

Dico questo perché dopo tanti anni che aspettiamo una riforma globale e sistemica del “servizio” giustizia in linea col dettato costituzionale che riguardi la concezione del carcere, del trattamento e delle sue caratteristiche edilizie, il principio tuttora vigente è quello che purtroppo considera ancora la detenzione come pena, quindi sofferenza, di fatto come pubblica vendetta nei confronti di chi ha compiuto un reato.

Parente stretta di questa barbara concezione, tanto per citare un qualcuno finalmente uscito dalla magistratura, è la considerazione che l’innocente è solo un “colpevole che l’ha fatta franca”.
Quindi a che serve ripensare il carcere e a maggior ragione la sua configurazione architettonica se i dati politici e culturali di partenza rimangono fermi o, addirittura, arretrano giorno dopo giorno restringendo ulteriormente i diritti di uomini e donne ristretti?

Per non parlare poi della vergogna dei bambini in carcere con le loro madri: un vulnus inaccettabile non risolto in termini strutturali e sistemici per uno Stato di Diritto che finge di non sapere del problema nella sua gravità sociale consentendo a minori senza colpa di crescere dietro le sbarre.
C’è una legge che prevede gli ICAM, ma per prassi consolidata ovviamente non viene applicata (essendo l’istituzione di questi istituti rimandata soltanto alle associazioni private) con la connivenza di tutte le parti sociali e politiche che in un modo o nell’altro giocano su queste ambiguità di competenze non sempre in modo del tutto trasparente.
Non basta schiacciare i diritti umani di uomini e donne confinati in ambienti obsoleti ed inadeguati, ma con la massima indifferenza si carcerano anche bambini nelle stesse condizioni inaccettabili.

Partendo da queste premesse, per effetto del pessimismo della ragione che osserva la realtà, sarebbe quasi ingenuo proseguire volendo parlare qui dei diritti dei ristretti. Ma seguendo anche il principio dell’ottimismo della volontà come necessità etica di civiltà per l’affermazione dei diritti, i quali proprio nel campo dell’esecuzione penale trovano ampio sostegno fortunatamente dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, dobbiamo non arrenderci al ragionamento nichilista che vede piuttosto nella “disfunzionalità” dello Stato sempre più l’appalesarsi un sottile disegno servo di logiche meno visibili, ambigue e non facilmente comprovabili.

Non diciamo purtroppo nulla di nuovo se ricordiamo che la situazione delle carceri in Italia è in uno stato di grave sofferenza dove spesso si riscontrano atti e violenze nei confronti di detenuti. Oggi più che mai proprio a fronte della pandemia e dell’elevato numero di detenuti in eccesso rispetto all’effettivo numero di posti disponibili.

Pur vivendo nel Paese che dette i natali al Beccaria, siamo costretti a constatare inefficienza, indifferenza, superficialità da parte di coloro che nonostante abbiano il potere di cambiare, per migliorare lo status quo, nulla compiono.
Né possiamo accettare le ipocrite soluzioni riguardanti le misure adottate dal DAP quando, a seguito della condanna “pilota” del 2013 della CEDU per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea, ovvero la proibizione di “trattamenti inumani e degradanti” nei confronti di coloro che sono detenuti in condizioni inaccettabili all’interno di celle di dimensioni insufficienti e con servizi non idonei, ha inventato con fantasia tutta italiana la “vigilanza dinamica”.

Quella stessa finzione tutta burocratica in cui al termine delle ore destinate al riposo notturno nella “camera” (con discreta e sottile ipocrisia linguistica la parola cella è stata ufficialmente censurata e sostituita con camera di pernottamento) vengono aperte le porte per spostare i detenuti.
Tutti in corridoio.
Quanto avviene in quello spazio o all’interno delle “camere” non è direttamente osservabile dagli agenti perché al di là della cancellata, con buona pace della sicurezza e del diritto di chi nel carcere è il più debole.

Questa invenzione bizzarra è stata fatta, oltre che per la carenza di personale, al solo scopo di dimostrare che i metri quadrati a disposizione del detenuto vanno calcolati tenendo conto in aggiunta delle superfici costituite dai corridoi.
Non sono del tutto chiari i ragionamenti se nel conteggio rientrino anche le scale e altri accessori di servizio.
Formalmente questa soluzione lascerebbe i detenuti liberi di circolare in ambienti più vasti e ricreativi, impegnandoli così in occupazioni di vario genere e alla ristrutturazione comportamentale.

Peccato che nella maggioranza delle carceri italiane lo spazio destinato alla libera circolazione fuori dalla cella altro non è che un corridoio, una corsia più o meno larga e più o meno buia a seconda dei casi. Un lungo passaggio con il quale dovrebbe essere recuperata – sulla carta – la dimensione ottimale e compensativa per detenuto a fronte dei 3 mq minimi previsti per cella.

Fatto salvo il tempo concesso alla ricreazione all’esterno dell’edificio, per consentire “l’ora di aria” giornaliera, tappa comunque ristretta all’interno di cortili, spesso non protetti dagli agenti atmosferici, il resto della giornata in carcere dovrebbe essere trascorso dai detenuti percorrendo più volte nelle due direzioni la lunghezza del corridoio: spazio “vivibile” finalmente recuperato dall’apertura delle porte delle celle.

In realtà, il recupero del corridoio non può definirsi da un punto di vista funzionale come un posto compensativo ai fini della vivibilità in condizioni di non alienazione.
Il camminare su e giù, per ore e per anni, all’interno di una corsia, quasi sempre solo con luce artificiale, strusciandosi lungo le pareti è da considerare a tutti gli effetti una condizione avvilente per l’individuo ristretto in carcere, dove nulla ci sarà per il suo recupero.

Va ricordato comunque che la CEDU nel suo giudizio generale considerava lo spazio minimo vitale per un detenuto non soltanto in base ai metri quadrati a disposizione ma, molto più correttamente, entrava nel merito anche delle generali condizioni di vivibilità, le quali determinavano situazioni ambientali di inaccettabile degrado per i detenuti.

Almeno all’estero, le recenti tendenze più avanzate per il recupero dei detenuti oggi sono più orientate verso un uso proattivo dell’esperienza carceraria, lunga o breve che sia.
Sono concepite non solo come momento correzionale duro, punitivo e restrittivo da subire esclusivamente come strumento di limitazione dello spazio e del tempo come esperienza della pena, ma soprattutto pensate invece come “momento-occasione” di ristrutturazione del comportamento deviato.

Tutto questo una legislazione più aggiornata dovrebbe prevedere mediante congrue misure deflattive circa l’affollamento degli istituti utilizzando appropriati criteri di depenalizzazione dei reati minori, immaginando forme alternative di remunerazione sociale.

Carceri o penitenziari, istituti correzionali specializzati, case lavoro, centri di recupero comportamentale, soprattutto per i giovani, sono vari modi per definire quelle strutture di servizio che dovrebbero essere destinate alla gestione (quasi) totale della vita delle persone condannate, a tutto vantaggio della società libera per evitare la recidiva e la radicalizzazione.

In tal senso la detenzione dovrebbe tendere, in una effettiva visione correzionale e riabilitativa, verso un trattamento individualizzato fino al più alto livello, anche nei confronti della massima sicurezza.

L’approccio, fatto di progressive gratificazioni/restrizioni capaci di “negoziare”, caso per caso la ricompensa, dovrebbe fondarsi su metodologie sistemiche di riscontri effettivi concernenti la verifica puntuale del comportamento del detenuto.

Il criterio dovrebbe orientarsi verso la preparazione al futuro stato di libertà, al reinserimento del detenuto, prevenendo, nell’interesse del corpo sociale, il grave fenomeno della recidiva.

Rimandiamo tutto questo alla prossima Italia.

www.cesp-europa.org

Image credit: Daniel Dino-Slofer da Pixabay

#TOPICS: ultimi articoli

Avvocati, cosa… come…?

Massimo Corrado Di Florio
Autentici depositari di una fede di libertà

Rilevanza strategica

Andrea Buti
Inquadrare il problema, individuare le opzioni, immaginare gli scenari

Trasformazione etica

Tania Rizzo
L’Avvocatura è l’ossatura dello stato di diritto

Per prima cosa, uccidiamo tutti gli avvocati

Aldo Luchi
Le battaglie per i diritti di tutti e non per il privilegio di pochi

Lo sguardo laico

Nicola Cirillo
Una funzione propulsiva del progresso e dello sviluppo sociale

Prospettiva ribaltata

Anna Losurdo
Abbiamo, non da oggi, un problema reputazionale

Dieci ragazzi per noi

Ileana Alesso
Il linguaggio del legame sociale è un linguaggio “speciale” che deve essere “normale

Sentimenti e regole

Antonio Pascucci
Le regole sono il fondamento di ogni comunità strutturata, necessarie per garantire un equilibrio tra ordine e libertà

Un fiocco di tanti colori

Paola Furini
Ai ragazzi e alle ragazze è stata garantita la possibilità di partecipare alla vita pubblica

Archivio Magazine

Indice

Rubriche: ultimi articoli

Il DNA, Persefone e gli eterni cambiamenti.

Pubblicato in

Parafrasando alcune riflessioni di qualcuno, anche il DNA invecchia .…

Nuove regole per i consulenti psico forensi

Pubblicato in |

Alessandra Capuano, Giovanna Fava, Ida Grimaldi, Andrea Mazzeo, Elvira Reale
Il malcelato tentativo di negazione della violenza domestica e di genere che si vuole mantenere fuori dai Tribunali civili e dalle cause di affidamento dei minori

Mobbing famigliare o genitoriale?

Pubblicato in |

Andrea Mazzeo
Le condotte conflittuali o di sopraffazione tra i coniugi non sono equiparabili al mobbing nel mondo del lavoro

Stato interessante in stato di diritto

Pubblicato in |

Anna Frasca
Esiste una correlazione inversa tra il lavoro domestico e il desiderio di avere figli

Diritto alla conoscenza

Pubblicato in |||

Paola Regina
La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo ha elaborato
nozioni autonome di diritto e di legge

Trasparenza legislativa nella UE

Pubblicato in |||

Emilio De Capitani
Elementi fondanti per il diritto all’auto determinazione di ogni individuo e per il funzionamento di una società democratica

Responsabilità del linguaggio

Pubblicato in |||

Roberta De Monticelli
L’idea di trasparenza è il luogo dove la logica si salda con l’etica

Diritto di capire

Pubblicato in |||

Stefania Cavagnoli
L’importanza del diritto e della sua comunicazione come strumento di relazione e di garanzia

Distrofia sintattica

Pubblicato in |||

Massimo Corrado Di Florio
Le parole non devono essere ingannatrici

Better law making

Pubblicato in |||

Trasparenza delle leggi e strumenti di democrazia partecipativa in Italia e in Europa
Ileana Alesso
Se un linguaggio che non è possibile capire e parlare è un linguaggio che rende muti, ferisce le persone e la comunità, occorre la bussola di una lingua comune per l’orizzonte disegnato dalla Costituzione

Ifigenia

Pubblicato in

Povera, si direbbe.Che già ad essere figlia di Agamennone e…

Sospensione feriale: si/no

Pubblicato in ||||

Giovanna Fava
Le richieste di provvedimenti in materia di famiglia sono tutte urgenti