Le conseguenze dell'assenza

Le conseguenze dell’assenza

di Antonella Calcaterra (Avvocata in Milano)

Se si può parlare di una giustizia di classe, non è solo perché la legge stessa o il modo di applicarla servono gli interessi di una classe, ma perché tutta la gestione differenziale degli illegalismi, con l’intermediario della penalità, fa parte di questi meccanismi di dominio”.

Lo scriveva Michel Foucault nell’intramontabile Sorvegliare e punire. Oggi questa frase appare più attuale che mai.

L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione su scala mondiale del coronavirus ha messo in luce la profondità delle disuguaglianze e discriminazioni sociali nel silenzio assordante delle Istituzioni.
Durante la pandemia, il carcere si è dimostrato ancora una volta il luogo dove le disparità che caratterizzano la nostra società emergono più drammaticamente.
Nonostante i ben noti problemi di sovraffollamento, il pericolo di contagio nelle carceri è rimasto più o meno nell’oblio, specie nella seconda ondata di diffusione del virus.

Era marzo di un anno fa quando i detenuti d’Italia protestavano, da un lato contro l’impossibilità di mettere in atto le più basilari regole per il contenimento del virus (dai più basici standard di igiene al distanziamento), dall’altro contro la chiusura completa con l’esterno, in primis con i familiari.

L’unica cosa che si ricorda di quei giorni sono le manifestazioni degenerate in forme di violenza, che – si badi bene – non devono in alcun modo essere giustificate, ma differentemente da quanto emerso nei vari media nazionali gran parte delle proteste sono state pacifiche.

Quei giorni di rivolte si sono conclusi con la morte di ben 13 detenuti nelle mani dello Stato, nell’indifferenza mediatica.

Dinnanzi alle scarne quanto inefficaci soluzioni adottate dal Governo, fra tutte il fantomatico decreto d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020 (meglio noto come “Cura Italia“), le prime soluzioni sono arrivate nella prassi, grazie ad una grande maggioranza della magistratura di sorveglianza che ha adottato un’interpretazione costituzionalmente orientata dei presupposti delle misure alternative alla detenzione.

Valorizzando la necessità di far prevalere le esigenze di tutela della salute (individuale e collettiva) all’esecuzione della pena, l’interpretazione a maglie larghe degli istituti già vigenti ha consentito la fuoriuscita dal circuito detentivo dei più fragili e delle presenze non necessarie. Innanzitutto dei soggetti detenuti con un quadro patologico complesso e in maggiore pericolo in caso di contagio e a seguire anche di coloro la cui permanenza in carcere non era indispensabile per ragioni di sicurezza pubblica.
Numerosi sono i detenuti che hanno un residuo pena di inferiore ad un anno o che hanno già efficacemente avviato un percorso di reintroduzione nella società, con lavoro all’estero (art. 21 o.p.) o con permessi premio (art. 30 o.p.) e già positivamente valutato dall’Equipe di osservazione e trattamento del carcere.

La magistratura è stata coadiuvata dall’operato dei difensori che pur nelle difficoltà connesse al lockdown si sono adoperati per avanzare istanze complete e facilitare così l’attività istruttoria.

Con gli sforzi messi in campo e con i limiti ben evidenziati, alla fine della prima ondata le scarcerazioni sono state numerose. Tuttavia, il tasso di sovraffollamento si è nuovamente innalzato all’interno degli istituti di pena a causa di un inspiegabile arresto delle politiche deflattive e di concessione di misure alternative.

Allo scoppio della seconda ondata, come sottolinea Patrizio Gonnella, “le carceri erano ancora in una situazione di sovraffollamento e con una carenza di spazi che permettessero di prevenire il contagio. A fine novembre i detenuti e le detenute erano 54.638” (Antigone, “Si chiude il 2020. Un anno segnato dalla pandemia anche negli istituti di pena“).

Ciò stupisce considerato il prevedibile aumento esponenziale del numero di contagi nelle carceri a cui abbiamo assistito a seguito delle – seppur graduali e inevitabili – riaperture (OPEN, “Un anno di Coronavirus nelle carceri: perché la seconda ondata ha portato più contagi della prima” – ultimo accesso 1.2.2021).

Come riporta l’associazione Antigone, “Secondo i dati forniti dall’Amministrazione Penitenziaria, al 16 gennaio 2021 si contano tra gli altri 109 detenuti positivi al virus nel carcere di Milano Bollate, 59 a Milano San Vittore, 54 a Roma Rebibbia NC, 35 a Roma Regina Coeli, 53 a Sulmona, 40 a Napoli Secondigliano, 40 a Palermo, 29 a Lanciano. Al totale di 718 detenuti positivi, in crescita dall’inizio del 2021, vanno aggiunti i 701 operatori penitenziari che hanno contratto il Covid-19” (“Vaccinare i detenuti in via prioritaria” – ultimo accesso 1.2.2021).

Sul fronte normativo, il Governo ha risposto alla seconda ondata con il d.l. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) convertito con l. /20. Il Decreto è intervenuto in materia penitenziaria con misure sulla falsariga di quelle già adottate nel corso della fase 1, rimaste in vigore fino al 30 giugno 2020, con l’implementazione di licenze premio per i detenuti semiliberi, permessi premio per i detenuti comuni e una nuova detenzione domiciliare speciale.

Misure, lo si ribadisce ancora una volta, inadeguate a fronte dei numerosi focolai, ormai diffusi tra le varie carceri italiane.

In questo contesto la detenzione domiciliare rappresenta il principale strumento utilizzato per fini deflattivi, volto a ridurre il sovraffollamento carcerario. Tuttavia, l’accesso a tale misura è precluso ex se ai senza fissa dimora o coloro comunque privi di un idoneo domicilio. In gran parte dei casi si tratta di stranieri.

Spesso a mancare sono gli stessi programmi di reinserimento sociale, che dovrebbero includere anche l’individuazione di alloggi e che dovrebbero essere elaborati in via automatica dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e istruiti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP).
Ad aprile la Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova (DGEPE) ha disposto un progetto di inclusione sociale per le persone senza dimora in misura alternativa con il fine di sollecitare l’UEPE ad avviare progetti e convenzioni con le regioni, finanziate da fondi parallelamente approvati dalla Cassa delle Ammende.

Tuttavia, nonostante in quasi tutte le regioni siano state stipulate delle convenzioni attuative di tale progetto, nella prassi i risultati sono stati modesti.

Il dramma riguarda soprattutto i detenuti che sarebbero sicuramente destinatari di una misura diversa dalla detenzione in carcere ma che per via dell’assenza di una dimora non possano beneficiarne.
Ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono di fatto l’accesso all’esecuzione extra-muraria.
Come messo in luce nella nota del 9 dicembre della Procura Generale della Corte di Cassazione, “ciò comporta che proprio i soggetti marginali e meno pericolosi vengono, proprio per la loro marginalità, esclusi di fatto dai benefici cui pure avrebbero diritto” .

Ma chi più soffre in questo momento storico una contrazione dei propri diritti sono le persone affette da disturbo psichiatrico, che troppo spesso nel loro percorso incrociano il sistema penale.
Quasi che sia l’unico – paradossale – modo per essere finalmente curati.

Gli autori di reato portatori di malattia menale sono spesso giovani adulti, talvolta denunciati da famiglie disperate che fanno fatica a gestirli, quale ultima estrema richiesta di aiuto ad uno Stato assente.
Molte volte sono migranti con un bagaglio di storie laceranti di torture e di inserimenti in contesti esistenziali del tutto avulsi dai lori mondi, che presto presentano i conti.
Numerosi anche i soggetti che presentano una “doppia diagnosi”, i cui disturbi comportamentali sono acuiti dall’abuso di sostanze stupefacenti o alcol.
Ancora i senza fissa dimora.
Forse non stupirà, ma nella maggior parte dei casi si tratta di reati bagatellari come piccoli furti o comunque contro il patrimonio.

Si tratta di persone che hanno principalmente bisogno di cure. Eppure si ritrovano ristrette.

Ciò sebbene si possa oggi vantare un quadro normativo completo e ben delineato all’interno del quale sono percorribili percorsi di cura e trattamento adeguati alla persona.
L’ordinamento infatti prevede delle misure di cura la cui cornice giuridica è quella delle misure di sicurezza non detentive, in particolare la libertà vigilata, da svolgersi in contesti attigui a quelli di vita e familiare (questi i principi sanciti dalla L. 81/2014, frutto del lungo percorso di riforma volto al definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, dapprima avviato con le L. 9/2012 e L. 57/2013).

Gli Ospedali psichiatrici giudiziari sono poi stati sostituiti “Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza” (Rems), strutture connotate da un’esclusiva gestione sanitaria dove eseguire, solo come extrema ratio, le misure di sicurezza detentive. Sono finalmente anche previste delle misure alternative alla detenzione ad hoc per i pazienti psichiatrici, come la detenzione domiciliare elaborata grazie alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2019 (A. Calcaterra, Salute mentale e detenzione: un passo avanti. È possibile la cura fuori dal carcere, in Diritto penale e Uomo, fascicolo 5/2019, pp. 34 ss.).

Eppure, come accennato, sono numerosissimi i pazienti che attendono un posto in comunità o in Rems, che rimangono abbandonati dai Servizi o – peggio – parcheggiati in carcere senza termine.

Si tratta di una detenzione illegittima e contraria a qualsiasi principio costituzionale.

Anche la Corte di Strasburgo ha chiesto in più occasioni al Governo italiano chiarimenti sulla detenzione in istituto di pena di pazienti psichiatrici sottoposti ad altre misure di sicurezza come il ricovero in Rems (C. EDU, c. Italia, App. n. 11791/20, 7 aprile 2020) Quello della mancanza dei posti nelle Rems è un problema che si fa sempre più sentire e che presenta ormai carattere sistemico in troppe regioni.

La pandemia, anche in questi casi, ha messo in luce le criticità connesse ad un sistema che fatica ad avviarsi nella prassi.
L’abbandono delle istituzioni e dei servizi territoriali di cura competenti, specie durante il lockdown di marzo, nonché la lenta e talvolta inadeguata risposta della Giustizia a tali tipi di problematiche, hanno portato al drammatizzarsi di situazioni di disagio preesistenti e all’acuirsi delle malattie.

Chi vive queste realtà quotidianamente può testimoniare che il carcere è troppo spesso conseguenza dell’assenza di una difesa tecnica, di cure idonee, nonché di una rete assistenziale adeguata.
Restrizioni di diritti ulteriori nei confronti di persone con bisogni maggiori; restrizioni ulteriori per chi vive già una severa limitazione di libertà.
Un sistema che non può reggere a lungo.
E’ di tutta evidenza per gli operatori, un po’ meno per la politica.

Image credit: Pete Linforth da Pixabay

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