Sicuri per legge
di Dario Belluccio (Avvocato in Bari – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione)
“Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare” (Emil Gustav Friedrich Martin Niemöller)
Negli ultimi anni è diventato particolarmente difficile “essere straniero” in Italia.
Certo la legislazione pregressa necessitava e necessita di modifiche significative, ma il legislatore italiano ha deciso di incidere sulla materia confondendola con il tema (per nulla attiguo) della “sicurezza”.
Attraverso questa lente dobbiamo leggere le riforme intervenute, in particolare, tra il 2017 ed il 2019, con le quali si è cercato in ogni modo di rendere il godimento di diritti fondamentali da parte delle persone immigrate in Italia e, in particolare modo dei richiedenti asilo e dei rifugiati politici, un percorso con ostacoli difficilmente superabili.
Pur non addentrandoci nella miriade di cambiamenti intervenuti in questo breve tempo (dagli accordi con la Libia alla Legge Minniti/Orlando – che ha abolito il giudizio di appello per le cause volte al riconoscimento del diritto d’asilo -, dal codice di condotta con le ONG alla abrogazione della protezione umanitaria, sino alle incredibili sanzioni per chi è “colpevole” di aver salvato la vita di una donna o un uomo in mare, per citare alcune delle questioni più rilevanti), verifichiamo oramai la debacle che lo stato di diritto sta subendo attraverso lo spauracchio dell’altro e del diverso.
Così creando sempre più ampie fasce di popolazione prive di effettiva capacità di rivendicare i propri diritti. E rendendo tutti noi sempre più assuefatti rispetto a tale deriva.
In questa scia si inserisce certamente il d.l. 113/2018, convertito in L. 132/2018 (cd. decreto sicurezza), il quale ha, tra l’altro, introdotto formalmente in Italia il concetto di “Paese di origine sicuro”.
Attraverso tale formula giuridica (poco nota ai più e rimasta marginale nei commenti dei media) si rende molto difficile, se non impossibile, ottenere il riconoscimento della protezione internazionale e del diritto di asilo da parte delle persone che provengano da Stati definiti “sicuri” dalla legge. Dunque, si è reso inaccessibile un diritto che, non a caso, risulta tra i principi fondamentali della nostra Costituzione.
Il concetto, infatti, stabilisce una presunzione di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale (o, se si preferisce, d’asilo), con l’effetto pratico di limitare moltissimo la possibilità di godere di tale diritto. Chi proviene dai Paesi dichiarati sicuri dovrà dimostrare la sussistenza di “gravi motivi” che fanno ritenere, per la sua situazione particolare, non sicuro il rientro nel Paese di origine, quando in via ordinaria vige invece un principio di collaborazione (della P.A. e dei magistrati) nella ricerca delle prove sui fatti indicati dal richiedente asilo a fondamento della propria istanza. Nonostante sia noto che un richiedente asilo, prima di fuggire, non si preoccupa certo di predisporre le prove atte a dimostrare la persecuzione subita!
Dal punto di vista sostanziale e procedurale l’introduzione del concetto in questione comporta, oltre all’inversione dell’onere della prova di cui sopra, almeno altre tre importanti conseguenze:
a) Una riduzione notevole dei tempi della procedura di valutazione del diritto vantato dal richiedente (con tutto ciò che ne consegue, specie in danno di chi è giunto via mare in condizioni di grave stress e disorientamento) ed una presumibile approssimazione delle decisioni che riguardano tale persona;
b) Il venir meno (nella quasi totalità dei casi) dell’effetto sospensivo del deposito del ricorso giurisdizionale sulla espulsione conseguente al rigetto della domanda di asilo, effetto che invece si produce con il deposito del ricorso nei casi “ordinari”;
c) La mancanza di una effettiva motivazione della decisione, che di fatto diviene stereotipata.
Con Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 4 ottobre 2019, l’attuale Governo ha dato attuazione, in tale parte, al cd. decreto sicurezza voluto dal precedente esecutivo e dal precedente Ministro dell’Interno, così disegnando una inquietante continuità politica nonostante il cambio di maggioranza parlamentare.
Sono stati così individuati tredici “Paesi di origine sicuri”: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia ed Ucraina.
Nonostante la legge preveda la possibilità per il Ministro degli Affari Esteri di inserire delle “clausole di salvezza” in ragione di parte del territorio del Paese considerato sicuro (ad esempio: “l’Ucraina è sicura, ad eccezione della regione del Donbass”) ovvero di determinate categorie di persone (ad esempio: “il Senegal è sicuro, ma non per le persone LGBTIQ”, ovvero “L’Algeria è sicuro, ma non per le donne”), tali attenzioni non sono contenute nel decreto ministeriale.
La legge prevede che la individuazione di un determinato Paese come “sicuro” debba conseguire alla attenta valutazione del loro ordinamento giuridico, dell’applicazione concreta della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, nonché di una serie di indici in base ai quali si può ritenere dimostrato che in quei Paesi “in via generale e costante…non sussistono atti di persecuzione …. né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” e che tale valutazione “si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo […] nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell’Unione europea, dall’EASO, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti”.
Ma il Decreto indicato non contiene l’indicazione di alcuna di tali fonti.
Forti sono le perplessità per la scelta operata da parte del Ministero, che non appare chiara e ponderata, con il rischio che venga violato in moltissimi casi il principio di non-refoulement garantito dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato.
Potrebbe così paradossalmente accadere che molte persone siano dichiarate rifugiati politici dalla magistratura solo dopo essere stati rinviati nel loro Paese.
Dunque, che godano di un “diritto di carta” perchè non effettivo ed inutile per la loro effettiva protezione.
Si tratta solo di un esempio di una più ampia situazione che coinvolge la tutela dei diritti di tutte le persone e che, con il tempo, si sta allargando silenziosamente.
Ovviamente è più semplice agire in danno degli “ultimi arrivati”, ma occorre sempre ricordare la frase, rimaneggiata e resa famosa da Bertolt Brecht, del pastore luterano Martin Niemöller.
Il rischio, concreto, è che si rimanga tutti sempre più soli, e perciò indifesi, in un mondo che la legge ha dichiarato “sicuro”.
Photo credit: koji_tajima/daydream
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