Un protocollo per le CTU
di Elvira Reale (Psicologa in Napoli)
Il Protocollo Napoli è una Linea guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori, nella cornice della Convenzione di Istanbul (CdI)
È un protocollo tecnico-scientifico, elaborato da 5 psicologhe (Caterina Arcidiacono, Antonella Bozzaotra, Gabriella Ferrari Bravo, Elvira Reale, Ester Ricciardelli dirigenti delle strutture pubbliche sanitarie ed universitarie impegnate da molti anni sui temi della salute delle donne e della violenza maschile contro di loro) deliberato a settembre 2019 dall’Ordine degli psicologi della Campania (che consta più di 7000 psicologi) e sottoscritto anche dall’Ordine nazionale(https://www.psicamp.it/index.asp?page=protocollo-napoli)
Il Protocollo, suddiviso in due parti oltre la premessa, concentra la sua attenzione sulla Consulenza psicologica e intende attirare l’attenzione dei tecnici sul tema della violenza domestica nell’ambito di procedimenti giudiziari per l’affido dei figli in caso di separazione, soffermandosi sia sui singoli argomenti sia sulla loro interconnessione.
- La premessa definisce il modello teorico della violenza domestica e quello relativo alla violenza assistita, riferito ai minori che in famiglia subiscono traumi per la violenza cui sono sottoposte le madri.
- La prima parte descrive il “Protocollo Napoli” e costituisce una proposta di lavoro adeguata alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).
- La seconda parte contiene una guida metodologica che va dagli obiettivi della valutazione psicologica alla stesura del rapporto conclusivo della consulenza tecnica; inoltre contiene le indicazioni e i suggerimenti che consideriamo utili per la scelta degli strumenti tecnici e dei test, desunti dalla più recente letteratura scientifica internazionale.
Il protocollo ruota intorno a sette principi fondamentali dal punto di vista tecnico e scientifico
1) Valutare la presenza di violenza domestica nei confronti della madre, al fine di superare l’approccio pregiudiziale che valuta ogni dinamica relazionale come conflitto e non come disparità di potere quando vi siano azioni improntate a violenza e controllo.
2) Sollecitare gli esperti a un sempre maggiore approfondimento della specificità del PTSD (Disturbo da stress post-traumatico), al fine di superare e accantonare una diagnostica sulla personalità, che tende a confondere le condizioni riferibili a uno stato situazionale (come la violenza domestica) con inadeguatezze e fragilità strutturali della persona.
3) Promuovere la distinzione tra intervento psicologico valutativo e trattamento, al fine di evitare il doppio ruolo del consulente, non previsto né dal codice deontologico né dalle prassi giudiziarie che possono richiedere solo una valutazione a partire dallo status quo e da come si è formato in una prospettiva storica.
4) Promuovere l’ascolto del minore, partendo dal diritto alla “Safety First”, al fine di evitare che siano fatte sul minore pressioni indebite e traumatiche.
Il rifiuto del minore va approfondito e valutato a partire dalle sue motivazioni, dalle sue paure e dalle sue angosce, sempre nel rispetto del suo sentire e della sua volontà. Quest’ultima, comunque, non può essere “forzata” per imporre al minore incontri costrittivi con il genitore rifiutato, come recentemente affermato dalla sentenza n. 30826 del 2018 della I sez. Civile della Corte di Cassazione.
5) Promuovere il Dovere-Diritto alla genitorialità (Art. 30 della Costituzione), al fine di evitare criteri di buona genitorialità che non mettano al primo posto il dovere dei genitori alla cura del minore, da cui scaturisce anche il loro diritto al rapporto con il figlio.
La violenza contro la madre è una discuria verso il minore e come tale è una condizione di privazione di questo diritto in capo al padre.
In caso di violenza inoltre va ovviamente escluso, tra le competenze genitoriali, il friendly parenting, l’atteggiamento amichevole verso l’altro, che considera buon genitore colui/colei che promuove l’accesso all’altro (in genere il collocatario che promuove la relazione con il genitore non collocatario).
6) Promuovere l’adesione solo ai costrutti scientifici validati da organismi internazionali, al fine di evitare la proliferazione di costrutti non validati ed inseriti abusivamente nelle aule giudiziarie in grado di alterare il diritto ad un giusto processo.
In particolare, si segnala la PAS (Parental Alienation Syndrome) rigettata come costrutto ascientifico dall‘APA, (Associazione degli Psicologi Americani: “Statement on Parental Alienation Syndrome”), più volte rifiutata dalla comunità scientifica internazionale (OMS) e anche nazionale (Ministero della salute) .
7) Promuovere modalità di affido che non alterino le abitudini di vita del minore e non ricorrano a strumenti di costrizione, al fine di evitare ricorsi abusivi a TSO (trattamenti sanitari obbligatori) striscianti, quando si attuano prelievi forzosi del minore dal suo habitat.
Questi si configurano come un trauma attuale e certo in confronto a ventilati e non dimostrati danni futuri, relativi sempre ad un male inteso diritto alla bigenitorialità considerato, in contrasto con leggi e convenzioni, come diritto primario, superiore al diritto (questo sì primario) del minore alla salute.
https://www.oralegalenews.it/wp-content/uploads/2020/10/lettera-aperta-agli-ordini-professionali.pdf
Image credit: Paolo Chieselli da Pixabay
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