Giustizia alle escluse
di Eleonora Branca (Avvocata in Vicenza – Ricercatrice in Diritto internazionale Università di Verona)
L’8 gennaio 2021 la Corte distrettuale di Seoul, Corea del Sud, ha condannato il governo giapponese a risarcire 12 donne coreane vittime di schiavitù sessuale da parte dell’esercito nipponico, durante la seconda guerra mondiale.
Il caso è storicamente, culturalmente e giuridicamente più vicino a noi di quanto potremmo immaginare.
Nel corso dell’occupazione dell’Asia da parte delle forze giapponesi (1930-1945 ca), l’esercito nipponico ha sistematicamente rapito, o reclutato con l’inganno, giovani donne che venivano poi detenute come schiave sessuali in luoghi sotto il controllo dell’esercito. Le vittime di questi crimini sono anche conosciute con l’inaccettabile epiteto di “comfort women” (donne di conforto).
Tali violenze sono state sistematicamente commesse dal Giappone in tutti i territori dell’Asia, colpendo circa 400.000 donne, per l’80% coreane.
La questione ha raggiunto l’attenzione della comunità internazionale solo nel 1991, quando alcune vittime hanno intentato il primo caso di risarcimento del danno dinnanzi ad una corte di Tokyo.
Il governo giapponese ha a lungo negato la propria responsabilità, sostenendo anche che queste donne si sarebbero arruolate volontariamente. Solo nel dicembre 2015, in uno storico accordo tra la Corea del Sud e Giappone, il Primo ministro nipponico ha rilasciato le prime scuse ufficiali per i crimini di schiavitù sessuale militare, istituendo un fondo per le vittime coreane.
L’accordo è stato fortemente criticato dall’opinione pubblica locale e dai movimenti delle donne, poiché incapace di restituire alle vittime la dignità rubata.
Ed infatti, dodici superstiti coreane di tali crimini (oggi in gran parte rappresentate dai loro eredi), hanno intentato un’azione risarcitoria diretta contro il Giappone davanti ad una corte nazionale.
L’8 gennaio 2021 la Corte distrettuale di Seoul ha accolto le loro domande e ha condannato il governo giapponese a pagare un risarcimento di 90.000 dollari per ciascuna ricorrente. Il giudizio è divenuto definitivo il 23 gennaio 2021 per mancata impugnazione.
Il Giappone non ha partecipato al giudizio, né ha proposto impugnazione poiché ciò avrebbe costituito riconoscimento della giurisdizione coreana, negata invece da Tokyo, che affermava la propria immunità.
Secondo i giudici coreani, non sussiste l’immunità dalla giurisdizione del Giappone nel caso di specie poiché la gravità dei crimini commessi, in assenza di altri meccanismi di rimedio effettivo per le vittime, giustificano un’eccezione alla regola dell’immunità degli Stati. Inoltre, riconoscere l’immunità del Giappone violerebbe il quadro costituzione coreano, privando di effettività il diritto costituzionale ad un giusto processo.
Nel giungere a tale conclusione, i giudici di Seoul citano espressamente la nostra Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale. La giurisprudenza italiana ha affermato, infatti, che la regola sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione straniera (par in parem non habet iudicium) non deve considerarsi assoluta per i delicta imperii, per le ragioni ricordate dei giudici coreani.
In Italia, tutto è iniziato dal caso degli internati militari italiani, che sono stati esclusi da i meccanismi rimediali previsti dagli accordi post-bellici tra Italia e Germania e che hanno dato inizio alla nota saga Ferrini. Dopo la sentenza di condanna dello Stato tedesco da parte della Cassazione Italiana (S.U. n. 1136/2004), la Germania convenne l’Italia davanti alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) dell’Aia, invocando – con successo – la violazione della regola sull’immunità. Per ottemperare al pronunciamento dell’Aia, eliminando la forza del giudicato nazionale ed interrompendo i processi ancora pendenti, l’Italia dovette approvare la Legge 5/2013. Tale Legge fu però dichiarata incostituzionale dalla Consulta, con la nota sentenza 238/2014, con grande scandalo della diplomazia internazionale.
Sebbene attualmente pendano ancora in Italia giudizi di merito ed esecutivi contro la Germania ed i suoi beni presenti nel territorio italiano per i crimini del terzo Reich (da ultimo S.U. n. 20442/ 2020), la giurisprudenza italiana viene considerata come minoritaria ed isolata sulla scena internazionale, anche perchè in contrasto con la sentenza della CIG.
Eppure, a dispetto della distanza geografica e di questa condizione di “minoranza” della giurisprudenza italiana in materia di immunità, i giudici coreani ne hanno attinto a piene mani.
Il tempo dirà se la pronuncia di Seoul, che si basa anche sugli insegnamenti della Corte Costituzionale Italiana, rimarrà un caso isolato o se invece diverrà l’ulteriore tassello di un mutamento, secondo alcuni in atto da tempo, della norma consuetudinaria sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione straniera.
Ciò dipenderà anche dalla reazione del Giappone, che potrebbe decidere di iniziare un contenzioso internazionale contro la Corea, lamentando la violazione della norma internazionale sull’immunità, come fatto dalla Germania contro l’Italia.
Image credit: Ivan Erl Elymar Cayaban da Pixabay
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