Stigma nel processo penale
di Iacopo Benevieri (Avvocato in Roma)
Differenze, inclusioni ed esclusioni nelle parole del processo penale
Accade che nello scorrere le pagine di una recente sentenza penale ci si accorga che il giudice estensore è incorso nell’inequivoca espressione “i due rumeni”.
Lapsus calami, si direbbe, ma è obiezione fatua se si considera che la locuzione è ripetuta in più d’una pagina. Piuttosto, è un rovinoso ribaltamento della boccetta d’inchiostro. Si legge infatti che “i due rumeni avevano effettuato prelievi”; che Tizio e Caio si “rivolgevano ai due rumeni”; che, infine, “i due rumeni” avevano fatto la tal cosa e detto la talaltra.
I due rumeni.
Pallida illusione che il capo d’imputazione li avesse identificati con nome e cognome e, per giunta, li avesse qualificati come “persone offese” dal reato (commesso da imputati italiani).
La qualifica giuridica è cedevole rispetto ai natali stampati sulla carta d’identità.
Lo ius soli discolpa lo ius calami del giudice relatore ed entrambi macellano il diritto.
L’allarme, il cruccio, l’apprensione sono grandi: cosa sta inesorabilmente accadendo nelle aule di giustizia? Anzi, cosa è già accaduto? Quali esondazioni sono in corso se certo linguaggio che eravamo abituati a leggere sui social network, o sui muri delle città, viene usato anche nelle sentenze pronunciate in nome del Popolo italiano?
Nella questione ciascuno potrebbe vedere un lato diverso: quello sociale, quello giuridico, quello antropologico e, legittimamente, dir la propria. Ma solo se vista dall’alto come i ragni di Nazca la questione assume forme chiare anche se sinistre: è la grande questione delle parole dell’inclusione e dell’esclusione nel processo penale.
Come un misterioso reagente l’aula di udienza, anziché spegnere, spesso replica e amplifica l’eco delle diseguaglianze sociali esterne. Opera quella Umwertung aller Werte, quella trasvalutazione di tutti i valori, per dirla con il filosofo dello Zarathustra, incompatibile con l’uguaglianza della Legge per tutti.
Le differenze di genere, di etnia, di estrazione sociale, le fragilità cognitive, le vulnerabilità socioeconomiche, le minorità, rischiano in aula di aprirsi come ferite. Diventano faglie profonde e oscure, icone di una società sazia e distratta nel suo vacillare perenne tra la infantile ludocrazia dei social e la oclocrazia delle piazze.
Dovrebbe nascere dunque una nuova questione della lingua nel processo: inclusiva, attenta alle differenze, equa.
L’atto di parola nell’aula di udienza, quello pronunciato da magistrati e avvocati, spesso riflette come uno specchio deformante questi meccanismi di esclusione sociale, questa industria dell’etichettamento: interrogare in aula l’imputato albanese, il disoccupato, l’emarginato, il rapinatore, il tossicomane, la ragazza madre, esige un alto grado di self-restraint, di sorveglianza culturale e, conseguentemente, linguistica. Reclama una fatica, quella di congedarci dalle inferenze che discendono dalle identità sociali e penetrare nel fondo dell’in-dividuum, per ciò stesso indivisibile, con la sua specifica storia. Altrimenti, poi, in sentenza il calamo rivelerà l’inconscio sociale.
Nell’antica Grecia si ricorreva a un vocabolo, giunto sino a noi: stigma.
Stigma era un segno inciso, impresso a fuoco sul corpo di chi era schiavo, criminale, traditore, emarginato, reietto, miserable. Lo stigma segnava la persona contaminata, degradata, socialmente da evitare. Lo stigma indicava un’anomalia, una disfunzione. Era un’insurrezione delle viscere, lo sconquasso di un disordine interiore. Lo stigma giustificava la concorde e pubblica esclusione.
Il processo penale, al pari di qualsiasi contesto sociale di interazione, presenta tutte le caratteristiche di un setting sociale (in senso goffmaniano), con regole di inclusione e di esclusione.
L’esempio più evidente, appunto, è dato dall’interazione in aula di un testimone, di una persona offesa o di un imputato, i quali nel rispondere alle domande sono impegnati in una vera e propria rappresentazione, in senso drammaturgico, del sé.
Apparire presentabili, risultare credibili, manifestare coerenza nelle risposte e desiderare di esser trovati attendibili nelle informazioni rese costituiscono esigenze primarie del dichiarante, connesse, prima che all’esercizio di diritti e all’osservanza di obblighi giuridici, all’esigenza di una rappresentazione di sé fedele ai valori socialmente accreditati in quel contesto. Nel far ciò, vengono adottate una serie di strategie e di routine continuamente tese a confermare la adesione del sé al modello offerto dalla società.
Se per ventura il testimone, l’imputato, la persona offesa divergono dal modello sociale perché provengono dalla periferia dell’impero, curvi sotto il peso di fragilità irrisolte, di vulnerabilità clandestine, ecco che il rischio che in aula si consumi la definitiva esclusione sociale è assai alto.
Stereotipi, deduzioni sociali, automatismi inferenziali conducono spesso gli attori istituzionali dell’aula di udienza (magistrati e avvocati) a pre-vedere l’individuo anziché a vederlo, giungendo così a continui atti di stereotipizzazione del diverso, cioè di esclusione.
Nel corso dell’esame delle due persone offese di cui abbiamo trattato all’inizio, costoro, per quanto si sforzassero di celare il proprio svantaggio socio-economico, di allontanarsene per rendersi credibili, di inscenare una rappresentazione del sé consona, evidentemente continuavano a esser viste come “i due rumeni“.
Percepivano chiaramente quanto fosse patente il loro stigma in aula e si industriavano continuamente ad allontanarsene, per rendersi credibili, ma vanamente: ecco dunque la rincorsa a evidenziare d’esser occupati in una onesta attività lavorativa, di rispettare le leggi, d’esser bravi cittadini al pari di quelli oriundi, cioè quelli di serie A.
La questione è antica in altri Paesi.
Negli Stati Uniti i cd. “Miranda warning“, cioè l’avviso dato dalla polizia ai sospettati di reato sotto custodia prima che gli siano rivolte domande relative al fatto per il quale sono indagati, sono oggetto di continui studi giuridici e linguistici affinché gli avvertimenti siano formulati con un linguaggio comprensibile per tutti.
Nel nostro paese la formula di giuramento del testimone contiene vocaboli estranei al vocabolario di base, tratti da un lessico specialistico, del tutto oscuri alla gran parte delle persone:
«Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza».
E’ sufficiente aggirarsi per qualsiasi aula penale del nostro Paese per incontrare prima o poi la scena di un testimone che esita a pronunciare la parola “deposizione”, non comprendendola, e leggerla come “disposizione”, oppure la parola “conoscenza” confusa spesso con “coscienza”.
L’art. 497 del codice di procedura penale contiene una formula elitaria, comprensibile a pochi, inaccessibile.
Questo linguaggio esclude e non include.
Da molti anni ormai gli studi condotti sulla comunicazione a scuola hanno elaborato modalità di interrogazioni, cioè di approccio linguistico e di formulazione delle domande agli alunni “vulnerabili”, idonee a limitare per quanto possibile il peso delle diseguaglianze socio-economiche dell’allievo (sul punto, sia consentito rinviare a I. Benevieri, L’interazione linguistica nel procedimento penale con i soggetti fragili, in AA. VV., La fragilità della persona nel processo penale, a cura di A. Marandola, G. Spangher, Giappichelli, 2021, pp. 535 e segg.).
Tali studi costituiscono un’occasione di riflessione preziosa anche nell’ambito giuridico, evidenziando come anche il procedimento penale possa rappresentare un momento della vita sociale nel quale le diseguaglianze, le vulnerabilità possano ricevere maggiore attenzione e tutela nell’aula di udienza, senza che i portatori dei vari “stigmata” debbano temere conseguenze negative sulla loro credibilità.
Image credit: Bharat Mistry da Pixabay
di Iacopo Benevieri, su Ora Legale News
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