Quale scienza nel processo?
di Andrea Mazzeo (Psichiatra in Lecce)
La domanda può sembrare pleonastica, ma non lo è affatto.
Poniamo si debba effettuare la divisione di un fondo rustico; il CTU incaricato, geometra o ingegnere, per la risposta ai quesiti del Giudice si avvarrà di quanto la scienza, nel caso specifico la topografia, prevede; e la topografia è una sola, non si discute.
Prendiamo adesso un caso di CTU medica o psichiatrica o psicologica, per la valutazione del danno in seguito a incidente stradale, o per un ricorso di invalidità/inabilità, o un caso di interdizione/inabilitazione: il Giudice chiederà al CTU di descrivere le patologie dei periziandi; e c’è un solo modo di descrivere le malattie, quello previsto dalle classificazioni ufficiali delle malattie, l’ICD per le patologie organiche, il DSM, o la sezione V dell’ICD-10, per le patologie psichiche.
In tali casi dalla scienza ufficiale non si può deviare.
Il CTU, o il perito, che descrivesse qualcosa, una malattia, un disturbo non previsto, non presente nelle classificazioni ufficiali delle malattie, verrebbe criticato dai CTP nelle controdeduzioni, la sua CTU annullata e probabilmente non riceverebbe più altri incarichi quale CTU o perito.
C’è però un settore giudiziario nel quale la deviazione dalla scienza ufficiale si verifica sistematicamente, ed è quello del Diritto di famiglia, delle separazioni e affidamento dei figli minori; ma anche, in sede penale, dei processi per abusi sessuali sui minori.
È prassi, in queste vicende processuali, che i CTU e i periti incaricati utilizzino non i concetti propri delle discipline della psicologia e della psichiatria, così come consacrati dalla letteratura e trattatistica ufficiali, accettati e condivisi dalla comunità scientifica internazionale, ma quelli di una sorta di psicologia parallela, praticata da pochi adepti, impermeabile e refrattaria nei confronti della disciplina ufficiale della psicologia.
Si tratta della cosiddetta psicologia giuridica;
dove la qualificazione di giuridica dovrebbe servire a connotare questa psicologia parallela e gli psicologi che la praticano, chiamati psicologi giuridici, come gli unici competenti a rispondere ai quesiti del Giudice; connotazione alquanto singolare non esistendo, difatti, geometri giuridici o ingegneri giuridici, per riprendere l’esempio dell’utilizzo della scienza topografica nel processo né, tanto meno, medici giuridici, ortopedici giuridici, psichiatri giuridici, ecc.
Qualsiasi professionista in possesso del diploma, di maturità – geometri, periti tecnici, ragionieri, ecc. – o di laurea – ingegneri, commercialisti, medici, psicologi, ecc. -, è in possesso delle cognizioni tecniche per rispondere con competenza ai quesiti del Giudice nel campo della sua specifica disciplina; e qualsiasi professionista in possesso del titolo di studio e dell’iscrizione al relativo albo professionale è in possesso dei requisiti per chiedere l’iscrizione nell’Albo dei CTU e dei periti del Tribunale.
L’eventuale possesso di titoli aggiuntivi post-laurea può essere motivo di preferenza al momento del conferimento dell’incarico (es. se si tratta di valutare un danno osteo-articolare il giudice preferirà un medico ortopedico, e così via), ma non può essere motivo di esclusione del professionista dall’iscrizione all’Albo dei CTU o dei periti.
A questo punto, la domanda posta con il titolo di questo scritto diviene comprensibile.
Ho già parlato, in un precedente articolo, dei concetti antiscientifici (PAS, amnesia infantile, suggestionabilità del minore, ecc.) sostenuti dalla psicologia giuridica.
Con la psicologia giuridica entra nel processo una falsa scienza (PAS, alienazione parentale, amnesia infantile, suggestionabilità del minore, test aIAT, ecc.) frutto non di ricerca scientifica seria e accreditata ma di strategie processuali costruite a tavolino per alterare, distorcere pre-giudizialmente l’andamento di alcuni processi e ovviamente il loro esito, in primo luogo quelli per abusi sessuali sui minori e in seconda istanza quelli di separazione a affidamento dei minori in seguito a violenza in famiglia.
Lo abbiamo visto in questi anni; la Commissione femminicidio ha ampiamente documentato l’enorme numero di procedimenti condizionati da CTU fotocopia che si richiamavano ai concetti della psicologia giuridica e che hanno comportato l’assoluzione dell’autore delle violenze o degli abusi sessuali, o l’archiviazione del procedimento a suo carico, e la colpevolizzazione, la rivittimizzazione istituzionale di chi ha subito violenza in famiglia o abusi sessuali incestuosi.
Aperta è anche la questione dei procedimenti penali per abusi sessuali sui minori, nei quali gli psicologi giuridici continueranno a “barare” con l’ipotesi della presunta manipolazione dei bambini per indurli a dichiarare il falso.
La Giustizia ha uno strumento per disinnescare, questa volta il verbo lo uso io, la psicologia giuridica, che si chiama prova: vi è prova di questa presunta, dichiarata manipolazione psicologica del minore?
Se sì, si punisca il manipolatore; se no, si prenda atto che le dichiarazioni del minore, che non ha l’amnesia infantile, non è suggestionabile né suggestionato, sono genuine e il processo proceda secondo giustizia.
Ma poiché chi accusa un genitore o il bambino di manipolazione non è in grado di produrre la prova della sua accusa, ecco sventagliare tutto il repertorio psicologico-giuridico: alienazione parentale, ma se non è alienazione parentale è disturbo relazionale (che non è proprio presente nel DSM-5) oppure problema relazionale, se non poi madre malevola, simbiotica, assorbente, adesiva, ecc.
E tutto questo è proprio ciò che la Cassazione ha condannato come valutazione di täter typ, ovvero teoria nazista, quella per la la quale si sanziona non il fatto ma la persona, per quello che è non per quello che ha commesso.
È perlomeno paradossale, inoltre, a mio parere, che il Tribunale, accogliendo la tesi difensiva della manipolazione del minore, ovvero del maltrattamento del minore, reato procedibile di ufficio, non proceda poi nei confronti di chi si è reso responsabile del reato di maltrattamento, come, a rigore di logica, dovrebbe avvenire; un corto-circuito psico-giuridico rovinoso per la Giustizia.
Si invocano, in tali casi, le Linee guida sull’ascolto del minore testimone, la Carta di Noto IV, ecc., quasi fossero le tavole della Legge consegnate a Mosè sul Monte Sinai, ecc.
Per la Carta di Noto, in particolare, vi sono più pronunce della Suprema Corte di Cassazione che chiariscono che la stessa non ha alcun valore precettivo o normativo.
Riporto dal Trattato di Psichiatria forense del prof. Ugo Fornari, pag 636: «… più volte la Suprema Corte di Cassazione (Sezione III, 14/12/2007, n. 6464; 10/4/2008, n. 20568; 16/12/2010, n. 15157) si è espressa sul tema affermando che l’inosservanza dei criteri della Carta di Noto che riguardano la conduzione dell’esame dei minori vittime di abusi sessuali non determina nullità o inutilizzabilità dell’elaborato peritale (Fornari, Trattato di psichiatria forense). Con successiva sentenza del 2014 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che “in tema di perizia sulla capacità d’intendere e di volere, l’inosservanza da parte del perito delle linee di condotta fissate dalla Carta di Noto per l’espletamento della stessa, non comporta la nullità o la inutilizzabilità della perizia medesima, trattandosi di indicazioni prive di valore normativo” (Cass. pen. s. I, n. 37244 dell’8 settembre 2014).»
Questi documenti non riportano una sola riga di bibliografia che supporti le affermazioni ivi contenute; affermazioni apodittiche, prive di riscontri scientifici, che pretendono di basarsi ancora sul medievale principio di autorità dei firmatari.
Image credit: 849356 da Pixabay
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