Fake news e rilevanza penale

Fake news e rilevanza penale

di Nadia Germanà Tascona (Avvocata in Milano – Fronteverso Network)

La parola è un’opera pubblica”, questo l’affascinante titolo del convegno del 14 dicembre 2018, nella bellissima Sala del Grechetto, promosso da FronteVerso, A.D.G.I. Milano, Eticrea con Media Partner ORA LEGALE, Diritti e dintorni.
Il tema è stato trattato, sotto diverse angolazioni, da professionisti di diverse discipline e con interesse al valore della parola e alla sua capacità costruttiva o distruttiva.

In particolare, sotto questo profilo, si è parlato delle fake news.

La forza distruttiva della parola è ancora più evidente quando la comunicazione avviene attraverso la rete e i social dove la diffusione è potenzialmente illimitata.

Mentre Facebook annuncia, almeno all’estero, che introdurrà dei filtri “antibufale” e gli informatici studiano le possibili soluzioni tecniche per arginare il fenomeno, nel mondo del diritto si pone il problema della tutela penale.

Si può osservare la questione almeno da due prospettive.
Da una parte, quella della collettività che richiede una tutela penale condizionata dalla percezione della propria insicurezza spesso determinata da fake news, che non sono solo le notizie false, ma anche quelle allusive, tendenziose o esagerate.
Dall’altra, quella del singolo che viene ad essere leso nei propri diritti o interessi dalla notizia falsa e richiede un intervento della giustizia penale.

Prospettive entrambe interessantissime e che richiederebbero pagine e pagine di analisi.

Ci si può limitare qui ad osservare che, da un punto di vista generale, è evidente come le informazioni siano in grado di condizionare l’opinione pubblica.
Questa, sotto la pioggia di notizie su specifici temi, sviluppa un senso di insicurezza o pericolo e richiede un intervento normativo.

E così, vi sono periodi storici in cui pare che vi siano solo incidenti stradali causati da persone sotto l’effetto di alcool, altri solo rapine o furti in abitazione.
I dati offerti non rappresentano una situazione oggettiva e statisticamente accertata di generale allarme, ma nella collettività si ha una percezione di pericolo imminente, al quale si chiede di far fronte con nuove norme.

Ovviamente la questione è più delicata quando l’informazione è volutamente destabilizzante e ha come obiettivo quello di sostenere una modifica normativa o un una proposta di legge già elaborata.

La capacità dell’informazione e della disinformazione di condizionare le scelte di politica criminale, o meglio di condizionare la percezione dell’esigenza di rafforzamento della tutela penale, ha come conseguenza la proliferazione di nuove fattispecie di reato e l’aumento delle pene edittali non utile, che offre una soddisfazione apparente, ma non aiuta il sistema.

Da più parti si tende ad affermare che la tutela offerta dal sistema penale all’individuo vittima di fake news sia insufficiente.

Diversi giuristi lamentano la mancanza di norme idonee anche se, in realtà, la diffusione di fake news, ossia delle falsità, può potenzialmente determinare la commissione di diverse tipologie di reato, in considerazione del bene offeso.

A seconda che vengano lesi valori ordinamentali collettivi o diritti dei singoli, la libertà degli affari economici o la libertà individuale o la reputazione, potranno configurarsi i reati di distorsione del mercato, di concorrenza sleale, di procurato allarme, propagande razzista ed apologia di reato, minacce e diffamazione.
E queste sono solo alcune ipotesi, senza alcuna pretesa di esaustività.

Nell’ambito di processi per diffamazione a mezzo web, i giudici hanno recentemente recepito nelle loro sentenze il termine fake news, definite come “notizie false (o altrimenti dette in linguaggio corrente “bufale”).
E hanno affermato che i limiti tracciati da tempo dalla giurisprudenza in tema di diffamazione a mezzo stampa devono essere seguiti anche dalla “persuasiva forma di diffusione di notizie costituita dalla pubblicazione di testi o immagini sul web

Le fattispecie penali esistono, ma vi è un problema di efficacia degli strumenti, soprattutto di fronte a un sistema virtuale illimitato.

E allora bisogna forse ragionare sulla considerazione ovvia, ma spesso trascurata, che la soluzione non parte da, o arriva con, la giustizia penale, ma si deve fondare sulla riaffermazione del rispetto degli altri, anche nei modi comunicativi.
Perché “le parole sono un’opera pubblica”: vanno tutelate e maneggiate con cura.

Ph.: fonte – http://psicologacantucomo.weebly.com

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