Procreazione assistita, la speranza non muore
di Tania Rizzo (Avvocata in Lecce)
Procreazione Medicalmente Assistita in Italia tra futuro e resistenze. Quando la speranza non muore
La Legge n. 40 del 2004, a quindici anni dalla sua entrata in vigore e dopo accesi dibattiti bioetici, risulta oggi profondamente modificata dagli interventi della Corte Costituzionale.
Con la sentenza 151 del 2009 si è chiarito quale dovesse essere il numero di embrioni da poter impiantare e, soprattutto, si è definita la preminenza della tutela della salute della donna.
Con la sentenza n. 162 del 2014 si è dichiarato illegittimo il divieto di fecondazione eterologa.
Con la sentenza n. 96 del 2015 si è dichiarato illegittimo il divieto di diagnosi genetica pre-impianto per le coppie fertili ma portatrici di patologie genetiche trasmissibili e, infine, sempre nel 2015, con la sentenza n. 229 di è confermato il divieto di soppressione degli embrioni malati
Questa legge, come noto, ammette tra le tecniche di procreazione medicalmente assistita la sola fecondazione assistita disciplinandone, però, rigidamente i requisiti soggettivi e oggettivi e prevedendone espressamente le finalità.
L’art. 1 dispone, infatti, che il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito solo alle condizioni e alla modalità previste, anzitutto quando sussiste l’impossibilità a rimuovere le cause di sterilità o infertilità con altri metodi terapeutici e soltanto al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana.
L’intento del legislatore del 2004 era, quindi, quello di consentire l’accesso alle tecniche di PMA come extrema ratio, per far fronte ad accertata sterilità o infertilità, solo a coloro che garantivano un progetto familiare e di vita per il nato.
E’ importante partire dal dato normativo e dalle sue modifiche per comprendere l’ineludibile aspetto sociologico. Affrontare le questioni di diritto e bioetica, in Italia, non è mai semplice, soprattutto, quando ci si concentra sul tema “famiglia e figli”.
La vicenda che ho rappresentato avanti il Tribunale di Lecce è, ai più, nota.
Una donna quarantenne, dopo il decesso del marito per una grave e incurabile malattia, si trova dinanzi il rifiuto del centro di PMA a procedere all’impianto degli embrioni crioconservati quando entrambi i coniugi erano viventi.
In sede di giudizio, sciolte le questioni sulla correttezza della procedura medica, restava l’argine del valore del consenso della donna senza la conferma del consenso del marito, perché deceduto.
Come e perché, quindi, è stata di evidente importanza la decisione del Tribunale di Lecce, la terza in Italia, che ha accolto la tesi della ricorrente ed ha autorizzato una donna a procedere con l’impianto di embrioni dopo la morte del marito?
Anzitutto, a mio avviso, perché è un provvedimento che ha posto al centro della questione il diritto della donna a procedere anche successivamente alla morte del marito. Cioè, il diritto della donna in quanto soggetto autonomo e liberamente agente, ben oltre, quindi, il crisma della coppia eterosessuale imposto dalla stessa legge n. 40 ed anche dal codice civile.
In secondo luogo, poi, perché ci si è confrontati in modo positivo e risolutivo con fattispecie concrete in tema di filiazione, settore del diritto particolarmente complesso e magmatico anche attese le dinamiche mediche, psicologiche ed etiche che comporta.
Perché, infatti, potevano venire in vita solo i figli concepiti naturalmente e non quelli concepiti tramite PMA quando, in entrambi i casi, la donne restava vedova?
Proprio le difficoltà culturali, comunque, incidono sull’applicazione piena della legge sulla PMA. Duole segnalare che per esempio, a tutt’oggi, l’apertura che si è data alla PMA eterologa è poco utilizzata in Italia perché resiste il divieto di conservazione dei gameti donati (non esistono centri per la raccolta e conservazione) e perché resiste la pervicace difficoltà ad accogliere l’idea corretta di “maternità surrogata”.
Come se non bastasse, l’identificazione del concetto di famiglia -o di coppia- con quella eterosessuale e l’incapacità ad accettare nuclei famigliari mono genitoriali, determina ancora il fenomeno del c.d. turismo da procreazione che porta tanti italiani a ricorrere all’assistenza di centri medici in altre parti d’Europa, pur avendo eccellenze mediche in Italia.
Nel giugno scorso, proprio la Corte Costituzionale ha rigettato l’eccezione di incostituzionalità della 40 del 2004 che non consente alle coppie omosessuali di procedere con la PMA eterologa.
Una legge da riscrivere, quindi?
No, ma occorre sensibilizzare la società affinché i concetti di famiglia e figli si divincolino, finalmente, dalla mentalità poco aderente alla realtà che impone un uomo e una donna, entrambi in vita, come presupposto alla felicità e all’amore.
PH: Free-Photos da Pixabay
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