Benvenuto fisco forfetario (2° parte)
di Antonio Damascelli (Avvocato in Bari e Presidente U.N.CA.T.)
In un precedente (primo) intervento del febbraio del 2019 abbiamo esaminato la disciplina del regime forfetario di tassazione del reddito di lavoro autonomo, nella cui categoria sono inseriti tutti i liberi professionisti, quorum gli avvocati.
La legge di bilancio 2019 (L. 28.12.2018 n. 145) aveva innovato l’art. 1 comma 57 lett. d bis) della legge 190/2014, escludendo dal regime forfetario “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.
La causa ostativa prevista nella previgente disposizione normativa, anteriormente alla novella del 2019, come indicato nella relazione illustrativa, rispondeva alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo, a tal fine, un periodo di sorveglianza.
La nuova causa ostativa, a differenza della precedente, fa riferimento all’attività esercitata prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro o di soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con la conseguenza che la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta (Circ. Agenzia Entrate n. 9 del 10 aprile 2019).
In questo quadro normativo si inserisce la modifica della lett. d bis), nella quale sono state aggiunte dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12 – di conversione del d.l. n. 135/2018 – le seguenti parole “ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni”.
Sono, quindi, ammessi al regime forfetario dal 2019 gli ex praticanti che iniziano una nuova attività, anche se la esercitano prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro presso i quali hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio.
Non è questa la sede più adatta per intrattenerci sull’argomento ma la ratio della disposizione appare orientata a collocarsi nella sfera dei rapporti tra l’avvocato-collaboratore ed il titolare dello studio monocommittente (tema oggetto di attenta riflessione nell’ambito delle istituzioni forensi).
Vale a dire che il praticante avvocato, il quale, successivamente all’abilitazione, presti o continui a prestare la propria attività professionale in favore dell’ex “dominus”, rientra nel regime forfetario.
La disposizione, inserita quale deroga alla disciplina a regime valida per tutte le persone fisiche, si offre a questa interpretazione (rapporto col datore monicommittente) non potendosi riferire alla diversa circostanza del pregresso rapporto di lavoro svolto nei due anni precedenti, ostando il dettato dell’art. 41 comma 11 della legge professionale n. 247/2012.
In base a questa norma, infatti, al praticante è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio ove svolge la pratica, ma il tirocinio professionale non determina di diritto l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
Al tirocinante possono essere riconosciuti, mediante apposito contratto e decorso il primo semestre di pratica, un’indennità o un compenso commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto conto dell’utilizzo delle strutture dello studio professionale.
La dazione dell’indennità o compenso non trasforma la collaborazione in rapporto di lavoro subordinato, in quanto la natura del reddito, una volta classificato ex lege, non muta per effetto delle modalità di corresponsione del compenso.
In conclusione, se il praticante avvocato si abilita e prosegue l’attività professionale anche prevalentemente col suo dominus, dal quale percepisce compensi, determinerà la ricchezza in modo forfetario sempre che i predetti compensi non siano superiori a 65.000 euro.
Pic.:Nattanan Kanchanaprat da Pixabay
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