
ma cos’è questa crisi #10
di Saverio Regano
Codice della Crisi e della Insolvenza: una riforma a ZERO?
In un uggioso 14 novembre del 2017 entrò in vigore la legge delega nr. 155 e, come qualche volta accade per le nascite inaspettate e difficili tutti gridarono al miracolo…
Effettivamente una riforma epocale che si attendeva da molti, troppi, anni.
Anche mentre scrivo ricordo, ancora, l’emozione che provai nel notare che la legge sul sovraindibitamento era ancora lì. Certo con diverse modifiche ma era li addirittura elevata al rango di procedura concorsuale.
Oggi, rileggendo con attenzione l’art. 9 lett. c di quella legge delega, mi rendo conto di come il Legislatore andò ben oltre le aspettative consentendo
“… al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità”
norma, peraltro, confermata nei regolamenti attuativi rilasciati nel gennaio 2019.
A questo punto mi sono detto: BENE! Non resta che attendere il 2020 ed applicarla al caso concreto e, finalmente, porre in essere “per i meritevoli” il famoso fresh start!
Ma se il C.C.I. prevede la “esdebitazione a zero” chi pagherà i compensi spettanti all’O.C.C.S. e chi coprirà i costi della difesa tecnica (peraltro inaccettabile la assenza di “obbligatorietà della difesa tecnica” in questo tipo di procedure)? e soprattutto chi pagherà il C.U. per l’iscrizione a ruolo della procedura?
Cerchiamo di analizzare uno per volta i tre aspetti:
1) compensi O.C.C.S.: per espressa previsione normativa il ricorso si presenta al Tribunale competente territorialmente (residenza del debitore) per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi (qui si apre un’altra questione circa il fatto che ogni Tribunale dovrà dotarsi un Organismo di Composizione della Crisi – ovviamente mi auguro di matrice forense).
Ciò comporta che, in qualche modo, l’assenza di un OCCS nel circondario non consentirebbe al debitore di accedere alla (e) procedura (e). In questo caso (e solo in questo caso) sarei portato a ritenere che si possa procedere ai sensi dell’art. 15 co 9 l. 3/2012 (nomina di un professionista f.f.).
Orbene, atteso che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 202/2014 prevede che: “d) «organismo»: l’articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;”
Sarà difficile, quindi, che esso OCCS possa rifiutarsi l’avvio della procedura in presenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge e da cui il compenso viene escluso (compenso dell’OCCS in prededuzione).
A questo punto delle due l’una: o l’OCCS rifiuta la procedura (sempre presenti in me i dubbi circa la possibilità di farlo) oppure l’accetterà sapendo che il compenso sarà una parte di ZERO ma in prededuzione!!! Questo scenario lo immagino perché seppur concesso il ruolo di pubblica utilità non vi è la possibilità di accedere ad alcun fondo e, tantomeno, di avere le stesse possibilità dei curatori fallimentari.
2) assenza di obbligatorietà della difesa tecnica: risulta del tutto inimmaginabile uno scenario che non preveda l’assistenza tecnica obbligatoria nella trattazione di queste procedure.
Infatti, non è facile comprendere chi dovrà garantire gli interessi dei debitori (O.C.C.S è e sarà sempre figura terza) durante la trattazione della vicenda sia in sede pregiudiziale/ procedurale sia in sede giudiziale (il provvedimento del Magistrato che omologa o meno e reclamabile!!!). La tutela dei diritti dei cittadini è prerogativa esclusiva degli Avvocati è bene non dimenticarlo in sede di redazione delle leggi!
3) pagamento del C.U.: stessa sorte ritengo toccherà allo stesso Stato in tema di pagamento del C.U. in sede di iscrizione a ruolo del ricorso. Infatti, se al debitore è concesso esdebitarsi a zero e come ben sappiamo tutti il mancato pagamento delle spese di giustizia non rappresenta motivo di improcedibilità della domanda, a chi si rivolgerà lo Stato per il recupero delle spese di giustizia?
Ovvio verrà inserito tra i creditori privilegiati di un debitore che ha i requisiti soggettivi ed oggettivi per esdebitarsi a zero. Quindi lo stato percepirà al termine della procedura una quota preziosa dello ZERO!
In definitiva, ritengo meraviglioso dotarsi finalmente di strumenti giuridici civili che consentano, seriamente, di restituire dignità agli uomini che sempre più spesso per mano degli stessi uomini (homo homini lupus) hanno vissuto un capitolo buio della propria vita che, per alcuni di essi, purtroppo è stato l’ultimo.
PH: mohamed Hassan da Pixabaya
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