Il legal counselor
di Paola Perchinunno (Avvocata in Bari)
Le nuove frontiere del counseling: il legal counselor
Siamo ormai entrati nella cultura delle ADR e delle tecniche di negoziazione dei conflitti passando attraverso la mediazione familiare, ovverosia interventi stragiudiziali in cui un terzo si mette a disposizione per comporre un conflitto.
La giurisprudenza ha creato, altresì, altre figure professionali, anch’esse con compiti di composizione dei conflitti, come il “coordinatore genitoriale”.
Non mi soffermo sulle differenze e sulle professionalità, ma sul dato sociologico-culturale riprendendo le parole di Bauman in “Modernità liquida” con riferimento ad una condizione umana liquido-moderna: < quello che stiamo vivendo è un periodo di “interregno” uno di quei momenti in cui gli antichi modi di agire non funzionano più, gli stili di vita appresi/ereditati dal passato non sono più adeguati all’attuale conditio humana, ma ancora non sono state inventate, costruite e messe in atto nuove modalità per affrontare le sfide >.
Questa profonda esigenza di nuove modalità ed anche di nuove persone “professionalizzate” a cui affidare i disequilibri emergenti, ha contribuito a creare una particolare e crescente attenzione al mondo delle emozioni che, ove non riconosciute, trasformano la comunicazione in conflitto.
Fra le suddette professioni “trasversali” si sta diffondendo anche in Italia il counseling.
Il counseling si configura come una professione autonoma in un momento storico in cui tanti avvertono la necessità di un “nuovo umanesimo”, ovvero di un nuovo modo di stare al mondo, che ci veda maggiormente attenti alla dimensione relazionale ed empatica tra esseri umani.
Il counseling nasce nel Nord America nei primi del ‘900 – esattamente nel 1908 – ad opera di tre pionieri (Jesse B. Davis, Frank Parsons, Clifford Beers) che utilizzarono per la prima volta l’espressione “counseling” (counselling nell’inglese britannico) cercando di spiegare l’attività di supporto che svolgevano a favore di persone con problemi sociali e nell’ambito del lavoro, della vocazione e dello sviluppo professionale.
Gli anni tra il 1940-1950 scandirono definitivamente lo sviluppo del Counseling prima negli Stati Uniti e, successivamente, nel resto del mondo. Pietra miliare fu la pubblicazione del famoso libro Counseling and Psychotherapy (1942) di Carl Rogers.
Rogers, esponente della nascente corrente di pensiero nota con il nome Psicologia Umanistica, introdusse la <<terapia centrata sul cliente >> rivendicando così, nel colloquio tra professionista e cliente, la centralità di quest’ultimo.
Una posizione nata quale reazione al determinismo, al riduzionismo scientista ed alla semplificazione meccanicistica delle due correnti all’epoca dominanti nel mondo della psicologia: il comportamentismo (oramai all’epoca diffusosi tra gli psicologici) e la psicoanalisi.
Rogers e il suo movimento culturale, fortemente influenzati dalle correnti di pensiero della fenomenologia e dell’esistenzialismo, non fecero altro che promuovere l’idea di individuo libero, responsabile, consapevole e in grado di scegliere.
L’intervento di Carl Rogers determinò due sostanziali conseguenze:
- il counseling, da quel momento in poi, iniziò a dare enfasi alla qualità della relazione;
- Rogers, suo malgrado, accostando il counseling alla psicoterapia, inconsapevolmente favorì arbitrarie speculazioni nel mondo della psicologia soprattutto qui in Italia dove qualcuno, nella traduzione dall’inglese all’italiano dell’opera di Rogers, sostituì “counselor” con “consulente psicologico” manipolando così il messaggio dell’autore.
Spesso si crede che la cosa più importante sia distinguere tra relazione che funziona e relazione che non funziona; tra comportamenti giusti e comportamenti sbagliati; tra torti e ragioni.
I conflitti sorgono dalla mancanza di allenamento a prestare attenzione al “modo” con cui entriamo in relazione, perciò il lavoro è allenarsi a sentire se stessi.
La persona che si rivolge ad un counselor vive la propria esperienza sentendo che qualcosa gli sfugge; tuttavia, non si tratta di disagi per i quali si rende necessaria una ‘stampella’, una terapia che sarebbe di competenza dello psicoterapeuta, né tanto meno malesseri che abbisognano di uno psicofarmaco che sarebbe di competenza dello psichiatra.
Si tratta di problematiche che richiedono tecniche che agiscano da leva affinché dal cliente si evochi la risposta che egli stesso sta cercando.
Spesso si crede che la cosa più importante sia distinguere tra relazione che funziona e relazione che non funziona; tra comportamenti giusti e comportamenti sbagliati; tra torti e ragioni. I conflitti sorgono dalla mancanza di allenamento a prestare attenzione al “modo” con cui entriamo in relazione, perciò il lavoro è allenarsi a sentire se stessi.
Osservare se stessi significa imparare ad avere l’abitudine di osservare quali sentimenti, emozioni o risposte emergono rispetto una data situazione, una persona o un evento.
Osservarci in questo modo, senza giudizio, limitandoci, per così dire, a raccogliere dati sul nostro funzionamento, ci consente di conoscerci e, conseguentemente, di entrare in relazione con sé e con gli altri in modo efficace.
La persona che si rivolge ad un counselor vive la propria esperienza sentendo che qualcosa gli sfugge.
Osservare se stessi significa imparare ad avere l’abitudine di raccogliere dati sul proprio funzionamento e, conseguentemente, a entrare in relazione con sé e con gli altri in modo efficace.
Gli ambiti lavorativi del counseling, dunque, variano dal settore pubblico a quello privato, dal gruppo al singolo individuo, dalla casalinga al manager, dalla scuola alla grande azienda.
E dunque anche nel mondo giuridico, tant’è vero che ci sono i giudici onorari presso il Tribunale dei Minorenni e la stessa prima Garante per i Diritti dell’Infanzia in seno alla Regione Puglia. Tali figure possono qualificarsi come counselors.
L’attività del counselor, in ambito legale, viene definita “counseling giuridico”: un servizio offerto al cliente dell’avvocato e allo stesso studio legale da una figura qualificata che affianca l’avvocato nella gestione delle situazioni emotivamente più complesse e garantisce al cliente un riferimento ampio e costante che lo aiuti a superare le sue difficoltà.
Oggi si assiste a un nuovo step, rappresentato dalla figura del “legal counselor”:
è lo stesso avvocato che può accedere al Master quadriennale in una Scuola che garantisce un riconoscimento a livello Europeo e l’appartenenza ad un’associazione professionale di categoria ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4.
Questa nuova figura può senz’altro offrire un significativo contributo all’evoluzione della classe forense, atteso che, da un lato, può esaltare l’attitudine conciliativa dell’avvocato e, dall’altro, può favorire una migliore introspezione del cliente nell’ambito del conflitto in cui è coinvolto.
A tale ultimo proposito, occorre tener presente che l’auto-esplorazione è determinante per individuare rabbia e paura che intervengono sempre a produrre situazioni di stress e ingestibilità della quotidianità.
E’ frequente l’espressione “farsi dei film” ovvero credere e riportare fatti ed eventi in maniera soggettiva senza considerare che la mente dell’altro ha ragionato in maniera diversa.
Non siamo tutti uguali e la mente “mente” in quanto educata a convincimenti rinvenienti dalla cultura, dall’ambiente in cui si è cresciuti e dalla personalità che in esso si è formata.
Einstein sosteneva che non si può risolvere un problema con la stessa mente che lo ha creato.
È certo che esso si riproporrà in un qualunque ambito, in una qualsiasi nuova relazione, in una nuova coppia dopo una separazione o un divorzio.
“Rendi cosciente l’inconscio, altrimenti sarà l’inconscio a guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino.” (Carl Jung).
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