
Garantismo penale e Società globale
di Giorgio Pica (Presidente del Tribunale di Matera)
Sommario
1. Principi illuministici e diritto positivo.
2. L’universalismo del garantismo penale e i limiti della concezione illuministica.
3. Il mito del giudice bouche de la loi.
4. Il problema attuale della certezza del diritto.
5. I mutamenti della società e l’offuscamento dei principi illuministici.
1. Principi illuministici e diritto positivo.
Il pamphlet, nel quale Beccaria ha dato forma alle riflessioni dei Verri e dell’Accademia dei Pugni, (oggetto anche di articoli sul periodico Il Caffè – [2] ), può dirsi che rappresenta il Manifesto dell’Illuminismo giuridico penale europeo. L’opera è emersa nella letteratura giuridica del ‘700, per la sua quasi banale semplicità, poiché in un testo accessibile a tutti, misto di disarmante ingenuità ma anche di lucida profondità, e di notevoli intuizioni, ha sinteticamente evidenziato i tre obbiettivi fondamentali dell’Illuminismo giuridico: eliminare l’arbitrio del Potere, superare l’incertezza del Diritto; e assicurare l’umanità del trattamento dei detenuti, prima e dopo l’inflizione della pena.
Si tratta di tre obbiettivi che hanno come fine comune la salvaguardia della dignità dell’individuo: fine su cui convergono tutti i sistemi etici più evoluti, religiosi e laici, e che per i cittadini del mondo occidentale appare quasi lapalissiano nella sua affermazione, dal momento che i principi di garanzia invocati nell’opera di Beccaria appaiono recepiti oggi in quasi tutti gli ordinamenti del mondo occidentale oltreché nelle fonti normative dell’Unione europea, nelle Convenzioni internazionali, e nella Costituzione italiana [3]
Il principio di legalità e di riserva di legge in materia penale
(Dei Delitti e delle pene, cap. 3:«le sole leggi possono decretar le pene su i delitti, e quest’autorità non può risedere che presso il legislatore»), è sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost. e prima di esso dagli articoli 1 e 199 del codice penale. E’ affermato anche nell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (adottata a Roma il 4-11-1950 e ratificata dall’Italia con L. 4-8-1955 n. 848); nell’articolo 11 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948; ed in forma più completa nell’art. 109 della L. 7-4-2005 n. 57 (Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004).
(…continua)
L’articolo completo in formato PDF
Relazione al Convegno “Dei delitti e delle pene” a 250 anni dalla pubblicazione, dell’11-12 dicembre 2014, a cura della facoltà di Scienze politiche dell’Università di Napoli, edito in AA.VV., I diritti dell’uomo, Giappichelli, Torino, 2016.
[2] Cui parteciparono Pietro e Alessandro Verri, Cesare Beccaria, Carlo Sebastiano Franci, Paolo Frisi, Pietro F. Secchi Comneno, ed altri.
[3] Sul recepimento nella Costituzione italiana, si veda amplius la relazione svolta nel presente Convegno del pres. A. Quaranta, Dei delitti e delle pene nella Costituzione italiana.
Ph: fonte – www.almalaurea.it
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