
Il codice della crisi e dell’insolvenza
di Antonio Caiafa (Diritto delle Procedure Concorsuali – L.U.M. ” Jean Monnet ” – Bari)
L’esperienza di questi anni, caratterizzata da una continua evoluzione normativa, ha posto in rilievo la difficoltà di conciliare una adeguata trattazione dei fondamenti della materia ed in particolare delle questioni maggiormente dibattute, rispetto alle quali non è stato sempre agevole ricostruire il punto di vista della dottrina e della giurisprudenza mantenendo, in ordine alle diverse impostazioni, una posizione acritica.
Il codice della crisi e dell’insolvenza – attuato con il d.lgs. 12 febbraio 2019 n.14 – ha posto una specifica attenzione alle problematiche interdisciplinari ed ha considerato, a fronte del fenomeno dissolutivo dell’impresa, la posizione dei lavoratori nell’esercizio delle loro libertà sindacali e politiche, intese come espressione di una partecipazione degli stessi alla vita dell’azienda in crisi, norme queste che entreranno in vigore, decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione, avvenuta il 14 febbraio 2019.
Allo stato non può che farsi riferimento alle diverse procedure note indicando, nei limiti in cui una simile operazione risulti essere possibile, per ciascuna di esse, se gli ultimi correttivi possono ritenersi adeguati, a seguito dei profondi mutamenti intervenuti nella struttura economica e politica del nostro Paese.
Si tratta, in definitiva, di problematiche correntemente dibattute per gli aspetti interpretativi e le conseguenze relative e che vivono, attualmente, un periodo di rinnovato interesse per la continua ed intensa dialettica derivante dall’elaborazione della giurisprudenza, oltrechè per le maturate soluzioni che hanno determinato la revisione della relativa disciplina normativa.
Le procedure concorsuali rappresentano, d’altronde, ancora oggi, un tentativo di regolamentazione delle diverse situazioni cui la crisi d’impresa è in grado di dare luogo, allo scopo di individuare, ove possibile, un corretto equilibrio fra la tutela delle ragioni creditorie e la salvaguardia delle risorse dell’impresa, non operando, necessariamente, quali fattispecie estintive di essa.
Si è oggi in presenza di una nuova realtà caratterizzata dalla operata, seppur in tempi ravvicinati, riformulazione completa della materia sul presupposto di rendere questa rispondente alla avvertita esigenza di consentire la sopravvivenza dei complessi produttivi.
L’analisi delle problematiche giuridiche correlate con la crisi e, quando questa è divenuta irreversibile, con l’insolvenza, ha determinato da tempo la costruzione di un sistema maggiormente idoneo e rispondente alle esigenze, non solo, di tutela dei crediti ma, anche e soprattutto, di conservazione dell’impresa, che si ritiene ormai indispensabile preservare, piuttosto che dissolvere o liquidare.
La riforma si caratterizza per aver operato una ristrutturazione della vecchia legge fallimentare operandone il raccordo con le nuove regole, dovute all’inserimento di alcuni istituti nuovi che hanno riguardato le procedure di allerta e composizione della crisi, la gestione dei gruppi di impresa, il procedimento unitario e la revisione del sovraindebitamento, il tutto nel tentativo di armonizzare la nuova legislazione con quella concorsuale dei paesi della Comunità Europea e con l’obbiettivo di eliminare gli ostacoli esistenti per lo sviluppo e la concorrenza, in conseguenza delle evidenti differenti impostazioni normative.
Si è inteso, in conclusione, assicurare e facilitare la ristrutturazione preventiva dell’impresa, favorendo l’emersione tempestiva della crisi prima, dunque, che si versi in una situazione di probabile insolvenza, che si traduce nella concreta impossibilità, per l’imprenditore, di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni allorché non si intervenga tempestivamente.
Scompare il fallimento, mentre vengono ridisegnati il concordato preventivo liquidatorio ed in continuità, nonché gli accordi di ristrutturazione del debito.
Sono previste, poi, apposite regole per l’insolvenza dei gruppi di imprese, con modifica della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, con conseguente revisione dei requisiti di accesso e la necessità di un coordinamento con le altre discipline speciali, relative alla liquidazione del patrimonio delle imprese operanti nel settore assicurativo, bancario e finanziario.
E’ stata rivisitata interamente la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso il concordato minore.
PH:Adrian Malec da Pixabay
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