
Un altro mondo è possibile
di Anna Losurdo
dal lat. crĭsi(m), dal gr. krísis ‘scelta, decisione’, deriv. di krínein ‘distinguere, decidere’.
- le ragioni della riforma
- la crisi economica e la crisi del capitalismo
- l’educazione finanziaria e il consumismo
- il diritto elle obbligazioni e il nuovo equilibrio
- il contesto sociale
L’esigenza di una riforma organica della materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali deriva, innanzitutto, dalle modifiche normative che si sono succedute e che hanno impresso un notevole mutamento alla normativa di base, cioè quella della “legge fallimentare” (il R.D.19 marzo 1942, n.267).
Ciò aveva accentuato il divario tra le disposizioni riformate e quelle rimaste invariate, caratterizzate dall’impostazione data dal contesto temporale e politico ormai distante da quello attuale.
Inoltre, i molteplici e ripetuti interventi normativi, episodici ed emergenziali, su disposizioni della legge fallimentare già modificate, hanno prodotto difficoltà applicative e indirizzi giurisprudenziali non consolidati.
Tutto questo ha comportato un incremento delle controversie e il rallentamento dei tempi di definizione delle procedure concorsuali.
Di conseguenza, si è avvertita l’esigenza di un intervento organico, che riformasse sia le procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che la disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Anche le sollecitazioni provenienti dall’Unione europea (anche con la raccomandazione del 12.3.2014) hanno comportato la riscrittura complessiva della normativa concorsuale.
Per lungo tempo nell’agenda delle riforme ci sono stati il trattamento della cosiddetta insolvenza civile, per il consumatore, e la tempestiva emersione della crisi, per l’impresa.
L’inclusione del sovraindebitamento nel sistema del diritto concorsuale rappresenta il dato più significativo del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
La ratio del sovraindebitamento e dell’esdebitazione è quella di dare una seconda possibilità a imprenditori e consumatori onesti, di aiutarli a uscire dalla crisi personale o professionale; in tal modo salvaguardando la loro dignità e contribuendo alla ripresa economica nazionale.
Non, quindi, nell’ottica delle buone azioni, ma dell’azione che conviene.
Da oltre vent’anni, l’Italia affronta una crisi economica che ha avuto enormi e persistenti conseguenze che alimentano la rabbia e contribuiscono ad alimentare l’insoddisfazione anche nei confronti della politica, senza, però, aver comportato una drastica mutazione di abitudini e prospettive.
Al perdurare della crisi fa da contraltare l’incapacità di immaginare, prima che di attuare, una strategia alternativa per la crescita, ponendo in essere investimenti in tutto quello che può garantire e strutturare una crescita di lungo periodo (scuola, ricerca, scienza, innovazione ecc.) invece che tentando di fronteggiare il breve periodo.
Occorre, invece, impegnarsi a costruire una società tollerante ed equa, basata su inclusività, giustizia sociale, tolleranza, cooperazione, innovazione coniugata con il benessere individuale e collettivo, in una cornice costituzionale attenta alla solidarietà e alla socialità, in cui si premi la creazione di valore e si abbandonino egoismi e diffidenze.
Sebbene non si sia ancora trovato un nuovo modello complessivo di riferimento, urge individuare un nuovo sistema produttivo e un nuovo paradigma economico globale che coniughi benessere e crescita, sviluppo e sostenibilità, inclusione e reddito, collettività e individui.
Ineludibile appare ormai il passaggio dalla economia lineare (take, make, waste) a quella circolare (make, use, return).
A ciò si aggiunga il fatto che la progressiva sostituzione del “lavoro” (e quindi della creazione di valore) con la “finanza” (e quindi della estrazione del valore) non trova affatto rispondenza nella diffusione della adeguata educazione finanziaria delle persone, siano consumatori o imprenditori, con un ruolo spesso decisivo del sistema creditizio.
Né si può sottacere l’influenza delle continue sollecitazioni al consumo e le spinte all’acquisto di beni reso appetibile dalla consuetudine del pagamento rateale.
Tutto ciò ha inevitabili conseguenze anche sulla insolvenza e sul sovraindebitamento.
Come è noto, l’ordinamento tutela il credito e non il debito; è il diritto di credito quello che tradizionalmente trova le tutele processuali. Il debito viene regolato nella fase patologica del rapporto e, di regola, la disciplina è dettata sempre nell’interesse prioritario dei creditori.
Il diritto delle obbligazioni è al centro dell’ordinamento civile: ad esso è dedicato il libro IV del codice civile (986 articoli).
Nel rapporto obbligatorio si innesta il diritto di credito che è valore essenziale, diritto autosufficiente, trasferibile e circolabile; nel contempo, gli scambi e lo stesso sviluppo economico sono fondati sul modello del credito.
Uno dei cardini del diritto delle obbligazioni è la regola dell’art. 1218 c.c.: il debitore è responsabile dell’inadempimento delle sue obbligazioni. La responsabilità del debitore è esclusa solo se la prestazione si rivela impossibile (impossibilità obiettiva e assoluta e non imputabile al debitore).
Il debitore può liberarsi della propria obbligazione solo eseguendo la specifica prestazione cui è tenuto (art. 1197 c.c.) e risponde dell’inadempimento delle sue obbligazioni con il proprio intero patrimonio (art. 2740 c.c.).
Sta di fatto che ciò nonostante, il debito può restare inadempiuto, perché il valore dei beni assoggettati alla esecuzione è incapiente ovvero perché il debitore non possiede alcun bene.
In questo contesto, la legge sul sovraindebitamento, prima, e il Codice della crisi, poi, sembrano, quantomeno, aver spostato l’asse del tradizionale assetto degli interessi in gioco.
Infatti, se la tutela del ceto creditorio costituisce il primo e fondamentale oggetto di tutela, il legislatore ha preso in considerazione anche ulteriori esigenze e, in particolare, il preservare il nucleo positivo dell’impresa come fattore produttivo, anche se la stessa si trovi in condizioni di crisi economico-finanziaria suscettibile di superamento.
In Italia, il ricorso al Giudice è alimentato innanzitutto da ragioni economiche e sociali.
Tra queste, il primato spetta all’endemica disapplicazione della legge in proprio favore, posta in essere con disinvoltura dalla maggioranza dei Cittadini e delle Cittadine ma anche dalla Pubblica amministrazione, cui spetta il primato di debitore inadempiente.
Di non minor conto, l’evasione fiscale e contributiva, a cui fanno da contraltare la oscura complessità delle procedure e la rigidità dell’apparato, la violazione cronica delle norme sul lavoro, gli abituali abusi edilizi, la corruzione, il capillare inadempimento da parte dei privati nei rapporti civili e commerciali, l’aumento di “nuovi” diritti e delle corrispondenti tutele.
Lo Stato di certo non è estraneo al perpetuarsi di questi comportamenti, ai quali contribuisce con una iper produzione normativa che non ha eguali nel mondo occidentale: si moltiplicano le fonti interne ed esterne, si complica la interpretazione, diventa incerta l’applicazione, aumenta il contenzioso.
In questo scenario è lecito nutrire qualche perplessità in ordine alla corretta applicazione della disciplina sul sovraindebitamento, soprattutto con riferimento al possibile “abuso” degli strumenti offerti dalla nuova normativa, che ne distorca la ratio ispiratrice.
D’altra parte, è innegabile la ispirazione ai principi dell’etica della responsabilità (si agisce tenendo sempre presenti le conseguenze del proprio agire) della nuova normativa, fatto non sempre scontato in Italia, che presume la buona fede nel comportamento del sovraindebitato.
E quindi, con l’ottimismo della volontà, è opportuno abbandonare l’approccio diffidente e manifestare fiducia nei debitori e nel ruolo determinante dei professionisti, prima di tutto gli Avvocati, che li affiancheranno.
Perchè un altro mondo è possibile davvero, come ci hanno sempre insegnato i filosofi e la crisi implica una scelta.
PH: Goran Horvat da Pixabay
Della stessa autrice su Ora Legale News
https://www.oralegalenews.it/magazine/mare-nostrum-diritti-e-dintorni/5571/2019/
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