Oltre #MeToo
di Serenella Molendini (Consigliera Nazionale di Parità supplente)
Si è tenuta a Ginevra, dal 10 al 21 giugno, la 108° Conferenza Internazionale dell’Organizzazione Internazionale sul Lavoro, che celebrava quest’anno il suo centenario e che ha avuto come obiettivo quello di invitare tutte le parti coinvolte – i governi, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sociali – ad impegnarsi in una serie di misure (Dichiarazione del Centenario dell’OIL che promuove un futuro del lavoro incentrato sulla persona) per affrontare le sfide relative ai cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo del lavoro, sollecitandole ad impegnarsi per costruire una nuova agenda per un futuro dignitoso del lavoro incentrato sulla persona.
A chiusura dei lavori, il 21 giugno, è stata approvata un’importantissima Convenzione – la n° 190 – e la Raccomandazione che l’accompagna al fine di porre un freno al dilagare della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro.
Questa data ha, dunque, segnato un momento storico fondamentale nel cammino contro le molestie e la violenza sulle donne nei luoghi di lavoro, merito anche del #MeToo e del Time’s Up che hanno portato all’attenzione mondiale un fenomeno che si annida in modo subdolo in tutti i luoghi di lavoro.
È il primo Trattato del genere a livello mondiale che riconosce e conferma questo fenomeno come una violazione dei diritti fondamentali di tutte e di tutti.
Ed è una grande vittoria di civiltà aver trovato il giusto punto di condivisione tra tutti i rappresentanti di Governo, del mondo imprenditoriale e dei lavoratori e delle lavoratrici, per fare convergere i voti su un documento che rappresenta un altro passo in avanti per l’affermazione dei diritti delle donne, soprattutto laddove ancora oggi il lavoro è sfruttamento e schiavitù.
Una delle maggiori difficoltà per le convenzioni internazionali è infatti quella di avere una definizione condivisa, per riconoscere il problema ed agire in maniera comune.
E sappiamo bene che le molestie e la violenza sul lavoro esistono, seppur a stadi differenti, in tutto il mondo, anche in quello occidentale.
Purtroppo, sappiamo anche che le lavoratrici, al fine di non incorrere in ritorsioni o licenziamenti, difficilmente denunciano, come risulta dai Rapporti annuali delle Consigliere di Parità che, in qualità di pubblici ufficiali, sostengono le lavoratrici ed eventualmente, in caso di denuncia, possono adire in giudizio.
La nostra normativa su questo aspetto è molto chiara e, recependo anche le direttive europee, ha inserito le molestie e le molestie sessuali nella normativa antidiscriminatoria (Dlgs. 198/2006 e successive modifiche e integrazioni).
Oggi grazie alla Convenzione n° 190 e alla Raccomandazione c’è un nuovo strumento per contrastare un lavoro libero da molestie e violenza.
Significativa è la definizione di violenza e molestia come “comportamenti, pratiche o minacce che puntano a provocare, o quantomeno possono comportare, danno fisico, psicologico, sessuale o economico”.
Ancora più importante è che la Convenzione richiami i 187 stati membri dell’ILO – presenti con rappresentanti di governi, lavoratori e datori di lavoro – alla loro responsabilità di promuovere “tolleranza zero” come standard generale.
La Convenzione riconosce che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro “può costituire una violazione o un abuso dei diritti umani… è una minaccia per le pari opportunità, è inaccettabile e incompatibile con il lavoro dignitoso”.
La nuova norma internazionale del lavoro mira a proteggere lavoratori/lavoratrici, indipendentemente dal loro status contrattuale, e include le persone in formazione, tirocinio e apprendistato, persone per le quali è terminato il rapporto di lavoro, in cerca di lavoro, candidati al lavoro e volontari.
Riconosce, altresì, che “le persone che esercitano autorità, doveri o responsabilità propri di un datore di lavoro” possono anch’esse essere soggette a violenza e molestie.
La norma detta gli standard dei luoghi di lavoro: i luoghi in cui la lavoratrice/lavoratore viene retribuito, svolge la pausa dal lavoro o usa servizi igienici e spogliatoi, negli alloggi forniti dal datore di lavoro; nel tragitto casa-lavoro, durante viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali collegati all’attività lavorativa; comunicazioni relative al lavoro (anche attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione).
Manuela Tomei, direttrice del dipartimento di qualità del lavoro dell’ILO, ha dichiarato: “Senza rispetto, non c’è dignità sul lavoro e, senza dignità, non c’è giustizia sociale.”
Ora abbiamo una definizione concordata di violenza e molestie.
Sappiamo cosa deve essere fatto per prevenire e affrontarlo, e da chi.
La Convenzione entrerà in vigore 12 mesi dopo la ratifica di almeno due Stati membri.
La Raccomandazione, che non è giuridicamente vincolante, fornisce linee guida sull’applicazione della Convenzione.
Ci aspettiamo che l’Italia dia un segnale forte in tal senso, recependo quanto prima la Convenzione n°190, strumento giuridicamente vincolante, portandoci nel futuro di un lavoro dignitoso e libero dalla violenza e dalle molestie soprattutto per le lavoratrici.
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