
Piccoli schiavi invisibili
di Roberta Aria (Avvocata in Napoli)
Il minore non avente la cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.
Questa è la definizione di minore straniero non accompagnato che troviamo nella Legge n.47/2017, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Meglio conosciuta come Legge Zampa, è la prima legge in favore dei minori stranieri, nata con lo scopo di disciplinare aspetti importanti del loro percorso in Italia: per citarne solo alcuni, l’accoglienza e le metodologie da applicare per l’accertamento dell’età.
La presenza di tale legge organica non deve però indurre a pensare ad una diversità tra i minori stranieri e quelli italiani. Lo stesso legislatore, nel definire l’ambito di applicazione della legge, precisa che i minori stranieri, a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori.
L’applicabilità di tali disposizioni si ricollega alla condizione di maggiore vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati.
Aldilà del rigido dato normativo questi minori, al pari degli altri, sono bambini e/o adolescenti, ognuno portatore di un proprio bagaglio di esperienze, esigenze e aspettative che andrebbero ascoltate, al fine di costruire e delineare al meglio un percorso di inserimento nel nostro paese o in altro, qualora vengano individuati altri familiari in un paese terzo.
Il concetto di ascolto del minore è uno dei quattro pilastri della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza approvata il 20 Novembre 1989, ribadito nella Legge Zampa, che sancisce il diritto dei bambini ad essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano e il dovere degli adulti di tenere in considerazione tali opinioni.
La necessità e l’importanza dell’ascolto rientra tra le misure fondamentali per creare un rapporto di fiducia tra gli operatori e il minore, anche al fine di proteggerlo in presenza di gravi fenomeni di sfruttamento.
Come emerge infatti dal IX° Rapporto sui minori vittime di tratta e sfruttamento, curato da Save The Children, dal titolo “Piccoli schiavi invisibili 2019”, la tratta e il grave sfruttamento di esseri umani, compresi i minori resta un fenomeno molto diffuso nel nostro Paese e con ancora diverse criticità da risolvere.
Lo sfruttamento sessuale resta la principale forma di sfruttamento sia adulta che minorile con una percentuale dell’89,36%, secondo i dati del Dipartimento per le Pari Opportunità.
A livello europeo, la Commissione, per il biennio 2015-2016, stima che le vittime di tratta identificate e/o presunte in Europa siano state 20.532, per il 23% minori, per il 68% donne e ragazze e per il 56% vittime di sfruttamento sessuale.
Da tali numeri emerge che in Europa circa una vittima di tratta su 4 è un minore.
La tratta e il grave sfruttamento sessuale colpiscono in particolare le donne provenienti dalla Nigeria, dai Balcani e dai Paesi dell’Europa dell’Est.
Dalla lettura di tale report e in particolare dalle esperienze raccontate dagli operatori che da anni, in diverse parti del territorio, si occupano della messa in protezione delle vittime di tratta e del loro percorso di fuoriuscita, emergono diverse criticità che non favoriscono la tutela delle vittime di sfruttamento.
In alcuni territori, si registra una riconversione della modalità di sfruttamento, in particolare dei luoghi di sfruttamento: dalle strade la prostituzione si sta spostando all’interno delle case, dall’outdoor all’indoor, rendendo difficile per gli operatori di strada entrare in contatto con le vittime.
Si continua a registrare inoltre, in merito al rilascio del permesso per protezione ex art 18 D.lgs 286/98 previsto in favore delle vittime di sfruttamento sessuale, la prassi di diverse Questure di procedere al rilascio di tale permesso, solo in presenza della denuncia alla competente autorità giudiziaria, nonostante la norma preveda la facoltà per gli enti anti-tratta che prendono in carico la vittima di richiedere direttamente alla Questura il permesso di soggiorno.
Tali prassi oltre ad essere illegittime, rischiano di compromettere la fuoriuscita dal percorso di sfruttamento: non è infatti facile convincere le donne vittime di sfruttamento sessuale a denunciare i propri sfruttatori per l’inevitabile paura di ripercussioni in particolar modo nei confronti della famiglia di origine e dei propri figli.
Il report analizza inoltre le gravi ripercussioni che il “Decreto Salvini” e in particolar modo l’eliminazione della protezione umanitaria dal nostro ordinamento, stanno avendo anche nei confronti delle donne vittime di tratta e sfruttamento.
Molte delle donne nigeriane vittime di tratta e richiedenti asilo, a cui la Commissione non riconosce lo Status o la protezione sussidiaria, avrebbero infatti potuto ottenere anche tale tipo di protezione.
La protezione umanitaria consentiva di ottenere un permesso di soggiorno di due anni, rinnovabile alla scadenza: le donne vittime di grave sfruttamento potevano, cosi, intraprendere con tranquillità un percorso di integrazione e inclusione (spesso passano anche diversi anni prima che la beneficiaria possa ottenere un contratto di lavoro).
A limitare gli effetti gravemente lesivi di tale Decreto è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n. 4890 del 23.01.2019, la quale ha statuito come tale disposizione del Decreto Legge n.113/2018 non vada applicata alle domande d’asilo presentate prima dell’entrata in vigore del detto Decreto, né ai procedimenti non ancora definiti per la pendenza dell’impugnativa giudiziale avverso il diniego e/o per la pendenza del termine di impugnazione dinanzi al Tribunale.
Per effetto di tale importante pronuncia, per le donne vittime di tratta che hanno presentato domanda d’asilo prima del 04.10.2018, le Commissioni Territoriali o i Tribunali competenti dovranno esaminare anche la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Il report di Save the Children analizza inoltre lo sfruttamento lavorativo, la seconda forma di sfruttamento che tende a colpire i minori stranieri non accompagnati.
Secondo i dati delll’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel 2018 sono stati registrati 263 illeciti riguardanti l’occupazione irregolare di bambini e adolescenti, sia italiani che stranieri, e il 76% delle violazioni riguarda il settore terziario.
Il 20 novembre di quest’anno saranno celebrati i 30 anni dalla Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Forse dovremmo riflettere con un po’ più attenzione su quella promessa fatta ai bambini di proteggerli, di tutelare i loro diritti, aiutandoli a crescere in maniera sana al fine di esprimere liberamente la propria personalità e le proprie potenzialità.
Photo credit: i manichini di cattelan
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